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Patent Box: nuove specifiche in tema di penalty protection

Con le FAQ del 24 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema del Patent Box, la maxi deduzione fiscale del 110% a valere sulle spese di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e ideazione estetica a valere su asset tutelati, che sostituisce il vecchio regime fiscale omonimo.

Con la Faq di ultima pubblicazione, l’Agenzia risponde ad un quesito specifico proposto da un contribuente, che citiamo:

“Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, al par. 9 rubricato “Comunicazione del possesso della Documentazione idonea”, dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione”.

Inoltre, il par. 11.3 del citato provvedimento prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.

Tanto premesso, si chiede di sapere se il contribuente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, ha l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.

La richiesta del contribuente è semplice: l’obbligo di documentazione giustificativa vale per singolo anno di validità dell’opzione, ossia cinque anni?

La risposta dell’Agenzia è la seguente:

“Alla luce del quadro regolatorio richiamato nella domanda, nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 (Efficacia della documentazione) laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”, risulta che il contribuente ha l’onere di comunicare annualmente – in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box – il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

Si evidenzia, inoltre, che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.”

La risposta è quindi positiva, ribadendo un concetto già enunciato all’interno della più recente Circolare n. 5/E. Inoltre, aggiunge che l’opzione va esercitata per singolo asset e non può essere intesa come cumulativa.

Tags: Patent box

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