Vuoi saperne di più su questa agevolazione ? Scopri cos’è il regime di tassazione agevolata Patent Box
Aggiornato al 11/09/2019
Il documento reso pubblico il 9 settembre scorso, indica nello specifico le pratiche di esercizio dell’opzione e la comunicazione della documentazione da parte dei soggetti IRES.
I soggetti che vogliano optare per il regime agevolativo entro maggio 2019, possono scegliere di evitare la procedura di ruling, sfruttando invece l’autodeterminazione del reddito agevolabile, producendo la documentazione richiesta.
L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Per i soggetti IRES il cui periodo fiscale non coincide con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”, esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione indicando il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”.
La quota annuale pari ad un terzo della variazione in diminuzione del reddito va poi indicata in:
In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito, al fine di evitare la sanzionalità:
Aggiornato al 31/07/2019
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del provvedimento inerente le modalità di autodeterminazione del reddito agevolabile. Con il provvedimento 658445/2019 attuativo dell’articolo 4 del decreto crescita (Dl 34/2019), l’AdE ha risposto ad alcuni dubbi emersi in fase di consultazione.
Si ricorda che mentre il ruling prevede una durata quinquennale fissa, la procedura di autodeterminazione va effettuata di anno in anno.
In primo luogo, nel caso di autodeterminazione del reddito – in luogo della procedura di ruling – la società è obbligata a possedere la documentazione giustificativa, pena perdere integralmente l’agevolazione ottenuta.
Inoltre si richiede, pena invalidità della documentazione, l’apposizione su quest’ultima di firma digitale e marca temporale da parte del legale rappresentante, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di scelta della procedura di autodeterminazione, la documentazione dovrà essere redatta per ogni esercizio in cui si vanti l’agevolazione, ed essere eventualmente integrata in un momento successivo.
Aggiornato al 18/07/2019
Nella giornata odierna l’Agenzia delle Entrate ha reso noto lo schema di provvedimento per la nuova procedura di determinazione del reddito agevolabile nell’ambito del regime opzionale agevolativo.
Fino al 24 luglio, sarà possibile avanzare tutte le osservazioni e suggerimenti del caso, i quali verranno raccolti e pubblicati con nuovo provvedimento entro un termine di 90 giorni.
Il testo dello schema di provvedimento è consultabile presso il sito dell’ade, contenente l’elenco delle definizioni e le caratteristiche della documentazione da predisporre che integrano e completano le precedenti normative di riferimento.
Pubblicato il 14/05/2019
Il patent box, consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, che esercitano attività di R&S, di beneficiare della parziale detassazione dei redditi, derivanti dallo sfruttamento di determinati beni immateriali. L’opzione per beneficiare di tale regime di tassazione agevolata ha una durata di 5 anni, irrevocabile e rinnovabile.
Il rallentamento nella stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del reddito agevolabile ha fatto scendere un po’ in secondo piano un’agevolazione che resta vantaggiosa.
Senza contare che il decreto Crescita punta a permettere ai contribuenti di accedere all’agevolazione tramite la determinazione diretta del beneficio, rinviando a un momento successivo il confronto con il Fisco.
La disciplina originale è stata modificata con il decreto legge 50/2017, che ha eliminato i marchi dalla categoria dei beni immateriali agevolabili dato che, questi beni intangibili, non sono frutto di ricerca e sviluppo e si potrebbero prestare maggiormente a pratiche elusive di delocalizzazione dei redditi ad essi riferiti dai Paesi dove sono stati generati, verso altri Paesi con fiscalità agevolata. Per questo motivo l’Italia si è allineata alle raccomandazioni Ocse.
Le statistiche delle Finanze sulle dichiarazioni Ires e Irap dell’anno di imposta 2016 evidenziano però un interesse crescente verso lo strumento Patent Box, risultati che confermano il successo della misura e ne giustificano l’interesse delle imprese.
Tuttavia oggi, i contribuenti che intendono aderire al regime, si trovano a valutarne la convenienza alla luce di vecchie e nuove caratteristiche: l’esclusione dei marchi comporterà inevitabilmente un maggior interesse verso software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, know-how, anche tra loro complementari.
L’adesione continuerà a richiedere la realizzazione di una serie di adempimenti e formalità con i conseguenti oneri amministrativi e professionali oltre agli eventuali costi per mantenere un adeguato sistema di tracking and tracing.
Dovranno quindi valutare questa possibilità le imprese che con la loro attività di R&S sviluppano intangibili in grado di generare ricchezza e quindi margini significativi.
Per la determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale nell’ambito del regime di patent box, la circolare 11/E del 2016 identifica come preferibile il metodo CUP del confronto del prezzo e, qualora questo non risulti applicabile in maniera affidabile, il metodo RPS risulta il più appropriato.
Il beneficio finale si sostanzia in una variazione in diminuzione del 50% della quota di reddito agevolabile, pari al prodotto tra il contributo economico dell’intangibile e il nexus ratio (rapporto tra i costi di R&S e le spese complessive sostenute per l’intangibile da agevolare). Da non dimenticare, tra l’altro la possibilità prevista per le Pmi di godere di una procedura semplificata.
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