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L’Agenzia delle Entrate torna a parlare del Patent Box con la circolare 7/E pubblicata il 26 marzo scorso, in questo caso per attuare in maniera coerente le misure di sospensione dei termini introdotte con le nuove misure straordinarie. Le sospensioni introdotte in ambito delle attività degli uffici infatti riguardano anche i ruling.
Tutti i termini riguardanti gli accordi di patent box in corso all’8 marzo 2020 sono sospesi fino al prossimo 31 maggio e ricominceranno a decorrere dal 1° giugno.
Nel periodo di sospensione, sarà comunque possibile avviare le procedure tramite l’invio di una pec all’indirizzo dedicato dell’Agenzia.
L’Agenzia ha inoltre sottolineato che il termine di 30 giorni previsto per l’Ufficio per dichiarare l’ammissibilità (o l’inammissibilità) dell’istanza non scaduto all’ 8 marzo, ricomincia a decorrere dal prossimo 1° giugno.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019 ha introdotto due importanti novità in merito al Patent Box:
In merito al punto 1, lo schema di circolare precisa che nelle ipotesi del cosiddetto “utilizzo diretto” del bene immateriale la documentazione costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione, a prescindere dal giudizio di idoneità della stessa. Viceversa, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter accedere in autoliquidazione.
In merito al punto 2, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il contribuente possa integrare la documentazione con i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili al riscontro della corretta determinazione della quota di reddito esclusa. Ove esercitata, tale facoltà dovrebbe consentire la penalty protection estesa al nexus ratio e alla tracciatura dei costi di R&S, al fine di evitare eventuali contestazioni in sede di controllo.
Il provvedimento del 30 luglio 2019 si occupa anche di dettagliare la forma e le condizioni di efficacia della documentazione, ai fini dell’eventuale recupero dell’agevolazione auto-liquidata dal contribuente. Vi è pertanto l’obbligo che la documentazione sia firmata dal legale rappresentante del contribuente mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione, pena l’invalidità.
Secondo la bozza di circolare normante il nuovo regime di autoliquidazione, l’opzione per usufruire del patent senza ruling richiede che la documentazione idonea sia fornita di marca temporale entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
La revoca dei ruling relativi agli esercizi precedenti il 2019, è consentita per le sole procedure di accordo ancora in corso, ad esclusione delle procedure chiuse o dichiarate inammissibili.
La documentazione da predisporre per sfruttare la procedura di autoliquidazione invece richiede una serie di informazioni precise secondo quanto riportato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 30 luglio 2019.
Il primo esercizio di applicazione per l’opzione è il 2019. E’ consentita solo nel caso in cui ci sia un’opzione patent valida per il periodo di imposta per il quale si intenda fruire dell’opzione, indipendentemente dal tipo di utilizzo. Il metodo opzionale ha una durata annuale.
Il Ruling consiste in un iter burocratico-documentale attraverso cui determinare il reddito effettivo sulla cui base richiedere il beneficio previsto dal Patent Box. Tale procedimento prevede che la società stringa un «preaccordo» con l’Agenzia delle Entrate.
Per rinunciare al ruling pregresso, occorre che questo sia ancora efficace e che non sia stato dichiarato chiuso per mancato accordo o per mancata integrazione documentale.
Chi intende rinunciare al ruling per periodi anteriori al 2019 dovrà provvedere ad effettuare apposita documentazione all’ufficio competente presso cui è stata proposta la procedura, entro il termine per il modello redditi 2020 tramite PEC o raccomandata a/r, allegando la documentazione necessaria.
Affinché la documentazione sia considerata efficace, occorre che sia firmata digitalmente e che abbia marca temporale apposta entro il termine ordinario di trasmissione della dichiarazione in cui si usufruisce dell’opzione.
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