Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato diverse risposte ad interpelli proposti in tema di investimenti 4.0 ai sensi delle discipline dell’iperammortamento e del nuovo credito di imposta.
Sono diversi gli spunti di riflessione che scaturiscono dalla lettura delle risposte fornite.
Di seguito è possibile trovare un breve dettaglio dei chiarimenti forniti.
Oggetto: Opere destinate alla realizzazione della parte muraria di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue.
L’Agenzia dispone che ai fini della definizione dei costi agevolabili, possono rilevare anche i costi accessori diretti, secondo i criteri del principio contabile OIC 16. Le costruzioni non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina ma possono essere considerati esclusivamente i costi relativi alle “piccole opere murarie”
Oggetto: Registratori di cassa telematici
L’Agenzia richiede il parere tecnico del MiSE, il quale dispone la non ammissibilità alla disciplina dell’iperammortamento. Viene comunque riconosciuta la possibilità di riconoscere l’investimento ai sensi delle agevolazioni riconosciute per i beni diversi da quelli degli allegati A e B.
Oggetto: Comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento
L’Agenzia dispone che nell’ipotesi di comodato, anche se il bene oggetto di investimento non è collocato nel luogo ordinario di svolgimento dell’attività e anche se non è utilizzato in maniera diretta, può comunque essere considerato parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore per le finalità d’impresa. In sostanza, è ammessa la casistica del comodato se rappresenta un mezzo per raggiungere il fine d’impresa. Occorre dimostrare l’utilità del comodato, la funzionalità stessa e le esigenze di produzione.
Oggetto: accordi di ristrutturazione
Le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono comunque accedere alle misure previste dal Piano Industria 4.0.
Sono escluse invece le aziende assoggettate a procedure che hanno una finalità liquidatoria dell’attività aziendale.
Oggetto: Magazzino automatizzato autoportante refrigerato concesso in locazione operativa ad una società del gruppo.
L’Agenzia afferma che, in linea generale, la circostanza che l’investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa, non costituisce di per sè una causa ostativa all’accesso al credito.
Oggetto: Beni gratuitamente devolvibili
Indipendentemente dalla possibilità di ottenere un compenso per quei beni oggetto di concessione gratuita nel caso al momento della concessione non siano del tutto ammortizzati, il fatto che sia stata prevista la loro devoluzione fa sì che non possano essere oggetto di agevolazione.
Momento di effettuazione dell’investimento
Per la concreta individuazione occorre far riferimento alle condizioni contrattuali pattuite tra acquirente e fornitore, che potrebbe prevedere dei tempi scollegati dalla consegna del bene (esempio Final Acceptance Certificate). E’ ribadito che per gli oneri accessori occorre fare riferimento ai criteri definiti dal principio contabile OIC 16.
Oggetto: Firma digitale corredata da marca temporale
L’Agenzia ricorda che hai fini della normativa, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo di imposta si proceda, ove necessario, al giuramento della perizia, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
Nel caso di documentazione non giurata, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo di imposta si proceda all’emissione di una perizia asseverata o di un attestato di conformità munito di data certa, requisito soddisfatto ad esempio tramite PEC o tramite firma digitale con apposizione di marca temporale.
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