Il tessuto imprenditoriale italiano, secondo l’ISTAT, è composto per il 95% da imprese con meno di 10 addetti per un totale di 4,2 milioni di imprese e il 60% sono imprese individuali.
Imprese di piccole dimensioni, spesso, sono caratterizzate da modelli produttivi “artigianali” che devono soddisfare richieste “industriali” del mercato, arrivando anche a registrare grandi salti dimensionali in poco tempo. Ma crescere così rapidamente, conseguendo utili più che proporzionali alla dimensione, aumenta il rischio di default proprio per la mancanza di una struttura organizzativa adeguata. Infatti, la problematica principale è l’assenza di figure con competenze ed esperienze adeguate a una gestione complessa.
Nell’impostazione del nuovo Codice della crisi risultano fondamentali due norme:
– l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3 – Doveri del debitore)
– l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 375 – Assetti organizzativi dell’impresa; art. 2086 2 comma c.c.).
In sostanza, l’imprenditore è tenuto a impostare un assetto organizzativo per dotarsi di strumenti utili a pianificare lo sviluppo aziendale da un minimo di 12 a 36 mesi successivi, nonché monitorarne l’andamento e aggiornare i piani continuamente. In tal modo è possibile rilevare tempestivamente segnali di eventuali future crisi e attuare misure volte al suo superamento. Solo così è possibile definire “adeguato” un assetto organizzativo.
A supporto degli amministratori troviamo strumenti quali il business plan e il budget di cassa, da rivedere periodicamente, che consentono di non pregiudicare la propria posizione e di pianificare e attuare le strategie migliori per la crescita aziendale.
Adeguarsi ai principi imposti dal Codice della crisi è un obbligo ma rappresenta anche un’opportunità per il benessere e lo sviluppo dell’impresa, che trae beneficio dalle misure premiali dal Codice; in più, si hanno miglioramenti nell’efficienza e si evitano (o attenuano) le responsabilità personali di amministratori e imprenditori.
Nonostante sia un argomento di primaria rilevanza e gli imprenditori siano tenuti ad adeguarsi, in pochi se ne sono occupati; senza considerare che, non prevedendo esoneri dimensionali, gran parte dei consulenti sta avendo difficoltà a proporre soluzioni ai clienti microimprese compatibili alle loro dimensioni e con oneri sostenibili.
Per agevolare il lavoro di imprese individuali e microimprese, sono state pubblicate check list e applicazioni software che consentono di monitorare la situazione ed esprimere una valutazione sull’adeguatezza (o meno) dell’impresa mediante poche e semplici domande. I risultati ottenuti considerano anche aspetti legati alla dimensione (fatturato) e all’organizzazione (numero soggetti coinvolti nell’impresa).
Attenzione però al budget di cassa a 12 mesi! È il pilastro portante degli strumenti: se manca questo manca tutto.
Infine, per favorire gli investimenti per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione o di software per valutare l’adeguatezza della propria struttura organizzativa, economico e finanziaria, diverse camere di commercio stanno attivando bandi che assegnano contributi a fondo perduto (voucher).
Un esempio è rappresentato dal bando indetto dalla Camera di Commercio di Mantova che finanzia fino al 50% delle spese con un contributo a fondo perduto massimo di 5 mila euro. Scarica la scheda di misura!
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