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Obblighi di pubblicità per i soggetti che intrattengono rapporti economici con enti pubblici

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n.2 dell’11/01/2019 ha fornito alcune indicazioni circa l’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

La legge n. 124/2017 ha introdotto all’articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure volte ad assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti.

Introducendo una serie di obblighi di pubblicità a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2 – bis del d.lgs n.33/2013.

I soggetti obbligati a tale adempimento

  • Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
  • Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
  • Associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
  • Imprese.

Limite di valore previsto dal Ministero

Una questione chiarita dal Ministero attiene al limite di valore previsto dal comma 127, il quale esclude gli obblighi di pubblicazione qualora l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore di € 10.000,00, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti.

Detto limite è da intendersi in senso cumulativo, e si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.

Le informazioni da pubblicare, meglio se in forma schematica, dovranno contenere i seguenti elementi

  • a) Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • b) Denominazione del soggetto erogante;
  • c) Somma incassata;
  • d) Data di incasso;
  • e) Causale.

L’ obbligo di pubblicità

Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

La nuova disciplina viene applicata dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, utilizzando il criterio contabile di cassa.

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione prevede la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti esclusivamente da parte delle imprese e dalle cooperative sociali.

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