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Nuovo Decreto energia: vediamo cosa cambia

Con la pubblicazione in Gazzetta del 29 settembre del Decreto Energia, il Governo pubblica nuove misure dedicate a realizzare interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, stanziando 1,6 miliardi di euro.

Tra le diverse misure previste, all’art. 3 troviamo la “Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”. Consiste nell’adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024,  le imprese che nel 2023 risultavano essere energivore e che:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio o a rischio di rilocalizzazione previsti dall’allegato 1 della suddetta Comunicazione;
  2. pur non operando in alcuno dei settori di cui alla lettera precedente, hanno beneficiato, nell’esercizio 2022 oppure nel 2023, delle agevolazioni previste dal Decreto Mise 21/12/2017 riguardante le «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore»

possono accedere a nuovi contributi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

In particolare:

  1. le imprese energivore operanti in uno dei settori ad alto rischio, nella misura del minor valore tra il 15%  della  componente degli oneri generali destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  2. le imprese energivore operanti in uno dei settori a rischio, nella misura del minor valore tra il 25%  della  componente degli oneri generali destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l’1%  del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  3. per le altre aziende i parametri sono differenti a seconda dell’annualità di riferimento:
  4. 2024, 2025 e 2026: il minor valore tra  il  35% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  5. 2027: il minor valore tra il 55% della componente destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5%  del  valore lordo aggiunto dell’impresa;
  6. 2028: il minor valore tra l’80% della  componente  degli oneri generali destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5% del  valore lordo aggiunto dell’impresa.

Spetterà poi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica stabilire i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione per settore.

Si specifica che l’accesso alla nuova contribuzione richiede la stesura della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l’impresa soggetta all’obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. A controllare il rispetto di tale obbligo sarà l’Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l’energia  e  lo Sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA).

Tags: Misure territoriali

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