Che la disciplina della Nuova Sabatini fosse stata colpita dal Covid-19 e rientrasse nella più ampia misura della sospensione dei termini amministrativi era già stato oggetto di un precedente articolo.
Nonostante la chiarezza sul tema, però, L’Agenzia delle Entrate è dovuta nuovamente intervenire, ribadendo il principio di diritto introdotto e cercando di eliminare qualsiasi alea di incertezza sul tema.
E’ con la circolare n. 127757 del 29 aprile scorso infatti, che l’Agenzia ribadisce come il Decreto Cura Italia abbia sancito, senza alcuna modifica successiva, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, includendovi quello per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni riconosciute per l’acquisto di beni strumentali con la nuova Sabatini.
Numerosi sono poi i fattori presi in considerazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a discapito della riuscita di tali investimenti, sia per carenza di liquidità che per ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni.
Proprio per tali motivazioni, si è voluto prevedere un ulteriore termine di 6 mesi come proroga dei tempi di realizzazione degli investimenti. Allo stesso modo la proroga colpisce i termini di trasmissione al Ministero della connessa documentazione e, cioè, della dichiarazione di ultimazione investimento (Dui) e della richiesta unica di erogazione (Ru).
La proroga è concessa d’ufficio ai soli programmi per i quali il periodo di 12 mesi ricada per almeno un giorno in quello di sospensione, compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
La circolare ha chiarito che:
Circa la dichiarazione di ultimazione investimento (Dui), la circolare ha spiegato che il termine della sua trasmissione, se ricade nel periodo di sospensione, può essere prorogato per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.
Per quanto riguarda la Richiesta unica di erogazione (Ru), i termini di trasmissione, se ricadenti nel periodo di sospensione, sono prorogati per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto.
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