20 Settembre 2024
Nuova proroga per il Credito d’imposta R&S: riviste le scadenze per il riversamento spontaneo
Il decreto legge del 29 marzo 2024 n. 39, (anche denominato “Blocca crediti edilizi”, già convertito con la Legge n. 67 del 23 maggio 2024), ha introdotto importanti modifiche nella gestione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Ricordiamo che le aziende che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno effettuato un utilizzo indebito di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di competenza degli esercizi fiscali tra il 2015 e il 2019 hanno la possibilità di sfruttare l’istituto della Sanatoria per regolarizzare la loro posizione, evitando di pagare sanzioni e interessi.
Inizialmente, il suddetto istituto prevedeva una scadenza al 30 luglio 2024. Attualmente invece, la scadenza è stata posticipata al 31 ottobre 2024. Invece, chi ha già presentato il modello di accesso e non ha ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata può scegliere di revocare l’adesione entro il 30 settembre 2024.
Regolarizzazione del credito d’imposta R&S, iter operativo
Per partecipare alla sanatoria è, ora, necessario:
- presentare l’apposito modello aggiornato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024;
- versare l’importo del credito utilizzato in compensazione entro il 16 dicembre 2024 tramite F24, il quale può essere suddiviso in tre rate annuali, ciascuna maggiorata degli interessi legali applicando gli interessi al tasso legale a partire dal 17 dicembre 2024.
Gli importi oggetto della sanatoria riguardano il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo usato impropriamente a causa di:
- attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri del beneficio fiscale;
- attività non ammissibili al credito d’imposta secondo l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 72, della legge n. 145/2018;
- spese correlate a attività ammissibili ma calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- errata determinazione della media storica di riferimento.
Occorre specificare che la sanatoria non è applicabile nei casi in cui il credito d’imposta sia stato ottenuto attraverso condotte fraudolente, situazioni simulate, false rappresentazioni basate sull’uso di documenti non autentici o fatture per operazioni inesistenti, o in assenza di documentazione che comprovi le spese legittimamente ammissibili al credito d’imposta.
Chi può accedere alla procedura
La procedura di sanatoria consente ai soggetti che hanno utilizzato in compensazione crediti d’imposta per ricerca e sviluppo maturati tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2019, di regolarizzare la propria situazione eliminando sanzioni e interessi e ottenendo l’impunità per il reato di indebita compensazione.
I soggetti ammessi a tale sanatoria includono coloro che, pur avendo sostenuto spese per attività non pienamente qualificabili come ricerca e sviluppo, hanno utilizzato tali crediti in maniera non conforme alle normative vigenti, o hanno commesso errori nella quantificazione delle spese o nella loro congruità.
Riversamento e perfezionamento della sanatoria
L’importo necessario per la regolarizzazione del credito d’imposta deve essere versato entro il 16 dicembre 2024, utilizzando il modello F24 Elide. I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o di suddividerlo in tre rate annuali, utilizzando i codici tributo specifici:
- “8170” per l’unica soluzione,
- “8171” per la prima rata,
- “8172” per la seconda rata,
- “8173” per la terza rata.
È importante notare che non è permessa la compensazione con altri crediti.
Nel caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, con scadenze rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, saranno soggette a interessi calcolati al tasso legale a partire dal 17 dicembre 2024. Tuttavia, la rateizzazione non è consentita se l’importo da regolarizzare è stato oggetto di un atto di recupero o di un atto impositivo notificato prima del 22 ottobre 2021, o è stato constatato tramite processo verbale alla stessa data. In questi casi, l’importo dovuto deve essere versato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024.
La procedura si considera completata una volta versato l’intero importo dovuto. In caso di rateazione, la procedura si perfeziona con il pagamento dell’ultima rata. A seguito del completamento della procedura, il contribuente beneficia della non punibilità per il reato di compensazione indebita, secondo l’articolo 10-quater del decreto legislativo 74/2000.