Il Decreto Crescita ha previsto la possibilità di usufruire di un nuovo regime di autoliquidazione, da poter sfruttare in alternativa alla procedura di accordo preventivo, definita ruling.
Questa possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1.05.19 e in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione dei redditi di impresa che derivano dall’utilizzo – diretto o indiretto – di alcuni asset intangibili che sono i software coperti da copyright, i brevetti industriali, i disegni, i modelli ed il know how.
Questa opzione può essere esercitata dai titolari di reddito di impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo, in dichiarazione dei redditi ed è valida per cinque periodi di imposta.
In caso di utilizzo indiretto dei beni, si poteva già procedere tramite il meccanismo dell’autoliquidazione. Il contribuente cioè poteva definire in maniera autonoma il reddito derivante dai suoi intangible, tramite la redazione di idonea documentazione.
In caso di utilizzo diretto, invece, era necessario effettuare un’istanza di ruling, attraverso cui il contribuente presentava idonea documentazione all’Agenzia delle Entrate per definire insieme il corretto reddito agevolabile. La durata del ruling è di cinque anni.
Il 23 Gennaio 2018 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (Patent Box).
Il provvedimento, che sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015, prevede l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. Infine, sempre con riferimento ai marchi, la disposizione regola lo scambio spontaneo d’informazioni con i Paesi terzi membri dell’Inclusive Framework on Beps con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.
Spesso le istanze hanno richiesto diverso tempo per essere processate, anche anni.
Per risolvere questo impedimento si è deciso di introdurre un’ulteriore opzione.
Con la nuova opzione, chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E 2020, anche chi utilizza direttamente gli asset ha la possibilità di determinare autonomamente il reddito agevolabile. A differenza del ruling, questa opzione ha durata annuale e deve essere comunicata alle Autorità entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (salvo possibili proroghe previste).
Anche nel caso in cui si abbia un’istanza di ruling ma pendente, ossia non se ne sappia ancora l’esito, è possibile rinunciare alla domanda sospesa optando per il nuovo sistema introdotto.
E’ importante focalizzarsi sull’importanza della documentazione: infatti se da un lato è lasciata più autonomia al contribuente nel determinare dei valori agevolati senza il preventivo intervento dell’Agenzia, dall’altro è fortemente responsabilizzato nella corretta redazione della documentazione numerico-tecnica che deve riuscire a giustificare palesemente il valore del reddito individuato.
Ricordiamo che la documentazione è divisa in due sezioni:
Occorre anche apporre una marca temporale in grado di certificare la data della documentazione.
L’importanza documentale è tale da garantire da sanzioni in caso di accertamento, purché i documenti si rivelino davvero efficaci, incontestabili.
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