Il decreto direttoriale del 26 ottobre ha reso operativa la misura per la promozione dei marchi all’estero.
Dal 22 novembre al 22 dicembre 2021 sarà possibile ottenere un contributo del 70% fino a 150.000,00 € per interventi di promozione o la certificazione di marchi collettivi all’estero.
La richiesta di contributo può essere presentata da parte di:
in possesso di un marchio collettivo o di certificazione. In alternativa possono anche essere in possesso di un titolo idoneo all’uso e/o gestione del marchio.
Tramite questa misura, è possibile ottenere un contributo per un progetto di promozione che dovrà prevedere la realizzazione di almeno due iniziative tra:
Il progetto dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 10 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.
Le spese ammesse sono quelle quietanzate dallo scorso 22 luglio 2021 e constano di tutte le spese dirette e indirette alla partecipazione fieristica, come ad esempio le spese di allestimento, interpretariato, materiale informativo, …
A fronte del sostenimento delle spese ammissibili, sarà riconosciuto un contributo pari al 70% delle spese rendicontate, fino ad un massimo di 150.000,00 €. Si specifica che i progetti non potranno avere spese inferiori a 20.000,00 €.
Inoltre, il decreto dispone la possibilità che il contributo subisca una variazione massima in diminuzione del 20%.
All’interno del decreto direttoriale non è specificata la natura del contributo. Il comma 9 dell’art. 6 infatti riporta che “Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esse verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » (pubblicato nella G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti « de minimis » accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.”
Questo implica che al momento la qualificazione dell’aiuto non è nota, eppure non è stato richiesto alcun consenso a procedere da parte di Bruxelles.
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