L’individuazione delle attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&D è questione particolarmente delicata per quanto attiene l’innovazione software.
Lo sviluppo di un software, infatti, è riconducibile all’innovazione, ma solo a determinate condizioni può includere componenti di R&D chiaramente identificabili.
Il Mise ha fornito nella circolare n. 59990 del 09/02/2018 indicazioni a carattere sistematico sull’applicazione della disciplina del credito R&S al caso delle imprese che svolgono attività di sviluppo software.
Le attività devono potersi ricondurre a:
Sono ovviamente valevoli anche i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati:
Il Manuale specifica che l’esecuzione del software deve dipendere da un progresso scientifico/tecnologico e che lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico/tecnologico su base sistematica.
Aggiunge poi che il software deve produrre un avanzamento scientifico/tecnologico, che si traduce in aumento dello stock di conoscenza, non esistendo alcun software alternativo per la nuova applicazione o per il nuovo scopo.
Restano escluse dalla disciplina del credito d’imposta le attività di tipo ricorrente o routinarie connesse al software così come quelle di copiatura, imitazione, decodifica.
Si rammenta inoltre, che deve rendersi possibile individuare un punto conclusivo dell’attività di R&D in base ad una dead-line che non può riguardare attività successive a quelle di sviluppo pre-competitivo. Tale momento conclusivo si fa coincidere in linea generale con il beta-testing.
Le attività di R&D possono riguardare sia lo sviluppo sperimentale del software inteso come prodotto finale, che lo sviluppo software come parte integrante di un più ampio progetto innovativo.
Il tema del sw come parte integrante di un’innovazione di processo o dell’organizzazione è espressamente affrontata dalla risoluzione Ade 40/E/2019.
Nel caso delle innovazioni di processo applicate al settore delle imprese commerciali o delle innovazioni dell’organizzazione che siano caratterizzate da una componente immateriale (software) rilevante, la risoluzione estende l’applicazione dei criteri di qualificazione e classificazione del Manuale di Frascati sopracitati.
Le innovazioni di processo e organizzative sono quindi di per sé escluse dall’agevolazione poiché diverse da quelle di ricerca teorica, di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale.
Con innovazione di processo s’intende l’applicazione di un metodo di produzione sensibilmente migliorato o nuovo che include cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel sw.
Per innovazione organizzativa s’intende invece l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa o nell’organizzazione del luogo di lavoro.
Gli investimenti in tecnologie già esistenti non possono quindi rientrare nelle attività di R&D ai fini della disciplina del credito d’imposta perché trattasi di attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso composto da beni strumentali materiali e/o immateriali, impiegati direttamente nel processo produttivo dell’impresa seppur innovativi per essa.
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