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Legge di Bilancio 2024: i principali Incentivi in Manovra

La nuova legge di Bilancio non è riuscita ad essere all’altezza delle numerose aspettative, ma riesce comunque a finanziare alcune misure di interesse strategico. Vediamo nel dettaglio cosa troviamo nel testo di legge.
In Manovra ci sono 100 milioni di euro per la Nuova Sabatini, il contributo in conto interessi rilasciato a fronte dell’acquisto di macchinari e software nuovi in un’unica tranche.

Il nuovo credito di imposta per le ZES è stato finanziato con 1,8 miliardi di euro, a favore di quelle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno.

Vengono ulteriormente rifinanziati anche i Contratti di Sviluppo e il Fondo per la Crescita Sostenibile.
Ulteriormente rimangono attive per l’esercizio 2024:

  • Il Tax Credit Cinema, con un credito di imposta al 40% per le opere cinematografiche e dal 20 al 40% per la realizzazione di nuove sale;
  • Il Bonus Carta per il settore dell’Editoria, con un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno.

Misure fiscali

In ambito fiscale, troviamo i nuovi obblighi in materia di polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da catastrofi e calamità naturali, l’entrata in vigore di plastic e sugar tax prorogata al primo luglio 2024.

Troviamo ancora le seguenti misure:

  • Deduzione 2024 della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi IRES ed IRAP differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo;
  • Deduzione 2026 della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi IRES ed IRAP differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo;
  • Adeguamento delle esistenze iniziali in magazzino;
  • Deduzione delle minusvalenze.

Altra rilevante novità fiscale è la global minimum tax al 15% per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. La misura – prevista da un accordo OCSE, sottoscritto da tutti i paesi UE – è contenuta nel decreto attuativo di Riforma Fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Sempre il decreto sulla fiscalità internazionale modifica le agevolazioni per il rientro dei cervelli. Un lavoratore con elevata qualificazione e specializzazione che torna in Italia ha una tassazione agevolata con un taglio del 50% dell’imponibile, fino a un tetto di reddito a 600mila euro.

Sono state previste anche agevolazioni per il Reshoring, ossia una riduzione del 50% delle imposte sui redditi per le aziende che tornano a produrre in Italia. Si applica per cinque periodi di imposta e va restituita nel caso in cui l’attività economica venga successivamente trasferita fuori dalla UE o dallo Spazio economico europeo durante il periodo di utilizzo o entro i dieci successivi al termine del regime di agevolazione.

Nulla si evince invece sulla proroga dei tempi di consegna per i beni industria 4.0, su cui si erano percepiti diversi rumors gli ultimi giorni del 2023, né alcun riferimento al Piano Industria 5.0. Ricordiamo però che tale piano di sostegno agli investimenti dovrebbe rientrare all’interno del RePower e quindi dovrebbe essere interamente coperto da risorse europee, pertanto i riferimenti normativi potrebbero sopraggiungere con altri istituti.

Adeguamento fiscale delle rimanenze di magazzino

La nuova Legge di Bilancio consente l’adeguamento fiscale delle rimanenze iniziali di magazzino. La rivalutazione può essere effettuazione con diverse modalità, tutte prive di rilevanza a fini sanzionatori.

Il riferimento di legge si trova nei commi 78-85 dell’unico articolo di legge e riguarda tutti gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali.

L’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

  1. Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate ed il valore eliminato.
  2. Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

Le imposte andranno versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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