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LEGGE DI BILANCIO 2018: PRINCIPALI NOVITA’

Un articolo pubblicato in data 27 dicembre 2017 su Il Sole 24 Ore illustra le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.

Il super ammortamento viene ridotto al 130% per il 2018. Con ordini accettati e acconti del 20% entro fine 2017, gli investimenti, se ultimati entro giugno 2018, potranno ancora godere del bonus del 140% e riguardare anche autovetture strumentali.
Da gennaio l’agevolazione scenderà al 30% per effetto della legge di bilancio e verranno esclusi i veicoli di cui all’art. 164 del Tuir.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni Industria 4.0, sarà possibile sfruttare l’iper ammortamento del 250% fino al 2019, vi è dunque ancora tempo a disposizione per finalizzare gli ordini di acquisto.

La legge di bilancio 2018 è stata definitivamente approvata dal Parlamento, in particolare i commi 29 e 30 dispongono la proroga per il 2018 sia per il super che per l’iper ammortamento, ma con condizioni e modalità differenti.

Il comma 29 dispone che gli investimenti in beni super ammortizzabili effettuati da imprese e professionisti nel 2018 (o anche nel primo semestre del 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%) potranno usufruire di una maggiorazione del 30% (in luogo dell’attuale 40%) nel calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonché a beni con coefficiente inferiore al 6,5%, come già oggi), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir.

La modifica alla normativa fa sì che per gli investimenti riguardanti il super ammortamento effettuati nel primo semestre del 2018 si sovrappongano due agevolazioni, infatti se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto almeno pari al 20% si applicheranno le attuali regole e quindi l’agevolazione sarà pari al 140%, e sarà possibile includere nell’agevolazione anche gli autoveicoli.
In caso contrario, si entrerà nella nuova disciplina e di conseguenza l’agevolazione sarà pari al 130% e non sarà più possibile includere gli autoveicoli.

Pe quanto concerne l’iper ammortamento, il comma 30 della legge stabilisce un prolungamento dei termini, senza introdurre modifiche rispetto alla normativa vigente. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno.
Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti alcuna penalizzazione negli incentivi. La scadenza di domenica 31 dicembre 2017 va invece tenuta presente da parte di chi intende fruire dell’iper ammortamento già dal corrente esercizio.

La legge di bilancio 2018 amplia anche il contenuto della legge 232/2016 riguardante le caratteristiche dei beni immateriali che consentono la deduzione maggiorata del 40% se acquisiti da imprese con investimenti iper ammortizzabili.
Il comma 31 della legge di bilancio allunga il periodo per la realizzazione di investimenti in beni immateriali al 140%, in modo esattamente conforme a quanto previsto per l’iper ammortamento. Le imprese che effettuano investimenti 4.0 potranno dunque usufruire del bonus sul software anche per acquisti del 2018, nonché del 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia confermato l’ordine e pagato un acconto del 20 per cento.

Il comma 32 amplia la definizione di beni immateriali agevolabili modificando il contenuto della tabella B) allegata alla legge 232/2016. A partire dal 1° gennaio 2018, tra i beni agevolabili sono compresi seguenti: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. Restano in vigore le esclusioni per i beni iper e super ammortizzabili già previste dal comma 93 della legge 208/2015.

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