Le novità della Legge di Bilancio 2025

La nuova legge di bilancio è entrata ufficialmente in vigore il 01 gennaio 2025. Vediamo nel dettaglio le novità a nostro avviso più importanti per il nuovo anno che riguardano le imprese.

Modifiche al Piano Transizione 5.0

Al comma 427 vengono introdotte alcune modifiche al Piano Transizione 5.0, introdotto dal decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56. In particolare, il credito di imposta potrà essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismi accreditati per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Ulteriore novità riguarda la maggiorazione ammessa per gli impianti fotovoltaici riconosciuti quali investimenti ammissibili, passibili di credito di imposta.
Si passa infatti dalla maggiorazione del 120 e del 140 per cento dei moduli di cui alle lettere b) e c) ad una maggiorazione più alta e riconosciuta anche per gli impianti di cui alla lettera a) dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, poi modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024. La nuova enunciazione cita dunque che “Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo”.

Cambiano anche le aliquote di credito riconosciute. Mentre la precedente struttura prevedeva, in caso di risparmio energetico del 3 o del 5%:

  • un credito d’imposta nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Ora le percentuali diventano:

  • del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • e nella misura del 5 percento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso di risparmio energetico superiore al 6 o al 10% si partiva da una struttura di credito iniziale del 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento che ora diventa invece 40 e 10%; nel caso di risparmio energetico superiore al 10 o al 15% si partiva da una struttura di credito iniziale del 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, che ora diventa invece 45 e 15%, per effetto della rimozione dello scaglione intermedio.

In aggiunta, è disposto che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario, in continuità rispetto le disposizioni normative del piano Industria 4.0.

Ulteriormente, è introdotta una sorta di “semplificazione” nell’assunzione dei risparmi energetici dei progetti di innovazione. Tale aspetto a nostro avviso dovrà essere esemplificato e strutturato nel lato pratico dal GSE. Vengono infatti inseriti i commi 9-bis e 9-ter che testualmente citano:

9- bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un con-tratto di EPC (Energy Performance Con-tract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investi-mento non inferiore al 5 per cento.

Novità anche in ambito di cumulabilità, poiché è sancita la cumulabilità con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno e nella Zona logistica semplificata, fino ad ora escluse. Ulteriormente, per quanto concerne il cumulo con misure parallele finanziate anche parzialmente con risorse europee, contrariamente a quanto disposto dalle FAQ del GSE, la nuova Legge di Bilancio ammette la cumulabilità, nel rispetto del c.d. divieto di doppio finanziamento statuendo che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Piano Industria 4.0: le novità del 2025

Passiamo ora al Piano Industria 4.0. Nelle ultime settimane erano intervenute diverse anticipazioni circa la possibile modifica del piano, con eliminazione del credito per i software e l’introduzione di un massimale di spesa per gli investimenti avviati a partire dal 2025. Tali elementi sono stati confermati all’interno della legge di Bilancio, al comma 445. In particolare i cambiamenti apportati riguardano:

  • L’esaurimento del credito di imposta per beni strumentali materiali nuovi al 31 dicembre 2024, con le attuali regole vigenti;
  • L’abrogazione del credito di imposta per beni strumentali immateriali nuovi sostenuti a partire dal 01 gennaio 2025;
  • Il riconoscimento del credito di imposta per beni strumentali materiali nuovi per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Il limite di spesa di cui sopra non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per dare attuazione alle suddette modifiche, il Ministero del Made in Italy dovrà intervenire apportando le necessarie modifiche ai modelli di comunicazione da inviare al GSE per la prenotazione delle risorse, disponendo anche le modalità e i termini di invio dei modelli comunicativi.

Rifinanziamento 2025 Nuova Sabatini

La legge di bilancio 2025 ha previsto un ulteriore rifinanziamento della nuova sabatini per complessivi 1,7 miliardi di euro fino a tutto il 2029.

Proroga del tax credit Zes Unica

Sempre in tema di investimenti in beni strumentali, novità lato Meridione, con la proroga del tax credit Zes Unica, che viene riproposto per il 2025, a favore degli investimenti effettuati nella finestra temporale 01 gennaio – 15 novembre, con un plafond dedicato di 2,2 milioni di euro. Anche per questo nuovo anno è previsto un sistema a doppia comunicazione: una preventiva, da effettuare tra marzo e maggio 2025 e una post investimenti, da inviare all’Agenzia delle Entrate tra novembre e dicembre 2025. La percentuale di credito spettante sarà, come per la precedente edizione, parametrata in base all’entità delle domande pervenute, rispetto al plafond stanziato. Con modalità operative e tempistiche simili viene altresì riconfermato lo stesso tax credit anche per i settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Esteso il tax credit per la quotazione delle PMI in Mercati Regolamentati

Tale misura viene prolungata fino al 31 dicembre 2027, con un plafond annuo di 6 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro rispettivamente per il 2026 e il 2027. La misura del credito di imposta è fissata al 50% ovvero fino ad un massimale per ciascuna impresa di 100.000,00 euro.

Modificata la procedura di riversamento spontaneo prevista per il credito d’imposta per attività di R&S

È stata oggetto di regolamentazione anche la disciplina inerente la procedura di riversamento spontaneo prevista per il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del d.l. 145/2013. La legge di Bilancio prevede infatti, a favore dei soggetti che hanno fruito del suddetto credito e hanno aderito nei termini alla procedura sopra menzionata, un contributo in conto capitale commisurato all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo. Le modalità di erogazione, la misura del credito e la rateizzazione del contributo saranno stabilite con apposito decreto del MIMIT entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Occorre tener conto che le risorse stanziate a copertura di questa misura ammontano a 60 milioni per l’esercizio2025.

Cambiamenti in arrivo per le imprese che investono nell’America centrale o meridionale

All’interno della legge di Bilancio c’è anche un’anticipazione interessante per quanto riguarda l’intervento di SIMEST, chiamato a concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell’America centrale o meridionale, o già coinvolte in tali mercati. Le linee di intervento sembra prevedano il sovvenzionamento di investimenti produttivi, commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale, con il riconoscimento di un cofinanziamento a fondo perduto, che raggiunge la percentuale del 20% in caso di imprese del meridione. Stesso trattamento per le c.d. imprese energivore.

Turismo più digitale e sostenibile

Spazio al turismo, con il comma 502, dove è previsto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, un decreto ad hoc del Ministero del Turismo volto a regolamentare criteri, condizioni e modalità di concessione di apposite agevolazioni per lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale e in particolare in favore di interventi per la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere, gli investimenti per il rispetto dei principi ESG e il turismo sostenibile. La gestione delle misure potrà essere affidata ad Invitalia e Enit Spa, per la gestione di un plafond dedicato di 110 milioni di euro per l’esercizio 2025.

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