Dopo i numerosi emendamenti, è stata definitivamente approvata la nuova Legge di Bilancio. Per il 2022 i punti focali sono il lavoro, l’inclusione sociale, una nuova PA, internazionalizzazione e imprese. Troviamo netta coerenza con il PNRR, che individua gli obiettivi da qui ai prossimi 4 anni. Vediamo nel dettaglio le misure di maggiore interesse per le imprese.
La Legge di Bilancio interviene anche sugli investimenti 2022. Non sarà più valida infatti la prenotazione per gli investimenti per cui sono versati acconti entro fine anno e consegnati entro giugno di quello successivo. Questo significa che gli investimenti 2022 sono quelli effettuati nell’arco temporale 1/1/2022 – 31/12/2022.
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Gli investimenti in software 4.0 tornano a dover essere connessi ad investimenti in beni materiali. Le aliquote passano dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.
Sembra che dovremmo dire addio al credito per i beni ordinari a partire dal 2023.
E’ l’unico a non essere citato dalla nuova Legge di Bilancio. Per questo motivo, sembra che resti salvo per almeno un’altra annualità.
Con il nuovo pacchetto di crediti per le attività di ricerca e sviluppo bisogna fare attenzione: solo un credito su tre è stato confermato fino al 2031, mentre gli altri sono stati prorogati fino al 2025.
La misura a supporto degli investimenti in beni strumentali, oggetto di ben due rifinanziamenti solo nel secondo semestre del 2021, vede risorse allocate fino al 2027.
Discussa fino all’ultimo, il credito di imposta per gli investimenti nel Meridione viene nuovamente riconfermata, assicurandosi il suo indiscusso primato tra le misure a sostegno degli investimenti.
Si realizza il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell’individuato maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.
E’ consentito di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Le risorse del Fondo 394 vengono rifinanziate annualmente fino al 2027.
Passa dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili a:
Viene eliminato il divieto di cumulo, consentendo quindi ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
Viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.
Infine, viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Sono state stanziate risorse dal 2022 fino al 2036 per incentivare il tessuto produttivo.
A tanti obiettivi corrispondono tante risorse da stanziare per raggiungerli.
Per questa ragione, la nuova Legge di Bilancio appare come una sorta di labirinto fatto di fondi, tra i quali districarsi e ottenere il supporto necessario per i propri progetti. Vediamone alcuni:
Dal 13 novembre 2024, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ha attivato la…
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale dell’8 novembre 2024, ha definito le modalità…
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