Con la risposta all’interpello n. 82 del 28.02.2020, Agenzia delle Entrate e Mise hanno ribadito che le attività finalizzate all’implementazione di un processo di economia circolare nel campo della gestione dei rifiuti prodotti non sono di per sé attività ammissibili al credito d’imposta R&S.
Il caso specificamente esaminato riguarda una società operante nel retail food, che ha intrapreso un progetto finalizzato all’implementazione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti. Il progetto consiste in una maggiore differenziazione delle tipologie prodotte e nella loro valorizzazione economica, tramite affidamento a fornitori esterni per la trasformazione della materia prima secondaria.
L’impresa istante ha dettagliato le seguenti modalità di soddisfacimento dei 5 criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati in relazione a presunte attività di sviluppo sperimentale:
Il Mise ha contestato alla società l’ammissibilità al credito R&S per quanto concerne i requisiti di novità, creatività e incertezza tecnologica.
Sotto il profilo della novità e creatività il Ministero ha eccepito all’impresa l’assenza di innovazione rispetto al settore di riferimento, poiché le attività intraprese non apportano sul mercato alcun avanzamento di natura scientifica o tecnologica.
Sotto il profilo dell’incertezza tecnologica il Mise ritiene che l’attività svolta non sia caratterizzata da rischi di insuccesso tecnico, consistendo in una mera valutazione di sostenibilità tecnico-economica di una modalità di gestione di rifiuti nuova per l’impresa.
Si ricorda infatti che il principio generale di individuazione delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta è espressione della ratio legis: meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività necessarie al superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche note in base allo stato dell’arte del settore di riferimento.
Nel campo di applicazione del credito d’imposta R&S di cui rientrano dunque le attività svolte nell’ambito di un progetto avente le seguenti finalità:
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