La cessione e la delocalizzazione dei beni 4.0 comportano la decadenza retroattiva dell’iper-ammortamento. L’articolo 7 del Dl 87/18 introduce, per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio, un periodo minimo di possesso pari a quello di godimento del beneficio. Il recupero del bonus, che non riguarda il super-ammortamento, non scatta se si sostituisce il bene dismesso con uno nuovo dotato di caratteristiche non inferiori.
Si stabilisce che l’iper-ammortamento del 150% (investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, con coda al 2019 per ordini e acconti del 20% entro quest’anno) può essere fruito solo se i beni sono destinati a strutture produttive situate in Italia. In precedenza, non erano previsti vincoli di territorialità.
Il Dl 87/18 prevede anche un vincolo temporale di mantenimento del bene iper-ammortizzabile pari a quello di godimento del bonus stabilendo che, in caso di cessione a titolo oneroso nell’arco di tale periodo, l’impresa deve eseguire una variazione in aumento pari alle quote di iper-ammortamento già dedotte, liquidando le maggiori imposte, senza sanzioni o interessi. Lo stesso meccanismo scatta in caso di trasferimento del bene a strutture produttive all’estero, anche della stessa impresa.
La norma non dovrebbe interessare i trasferimenti a seguito di fusione o scissione, che non configurano cessioni a titolo oneroso, a meno che non costituiscano una modalità per delocalizzare il bene all’estero.
Il periodo di sorveglianza, costituito da quello di fruizione dell’incentivo, finisce per essere estremamente lungo, corrispondendo all’intera durata dell’ammortamento fiscale
In caso di investimento in locazione finanziaria, il vincolo dovrebbe corrispondere all’arco temporale di deduzione dei canoni, e dunque alla metà del tempo di ammortamento, non essendo ragionevole dover aggiungere anche quello di iper-ammortamento del prezzo di riscatto.
La disposizione non si applica laddove l’impresa proceda, nello stesso anno di cessione o di delocalizzazione, all’acquisto di un nuovo bene (situato in Italia) con caratteristiche 4.0 non inferiori a quelle del bene dismesso, effettuando la relativa interconnessione. Se il costo del nuovo investimento è inferiore a quello del bene ceduto, la salvaguardia è limitata al minore importo e si dovrà recuperare l’iper deduzione effettuata sulla eccedenza.
La stretta sui beni iper-ammortizzabili (che non si estende al super-ammortamento) vale solo per gli investimenti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del Dl (14 luglio 2018). A tal fine si utilizzeranno i criteri di competenza previsti dall’artiolo 109 del Tuir.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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