Una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nell’attuazione su scala nazionale di un programma di investimenti finalizzato alla sostituzione dei contatori tradizionale con nuovi contatori intelligenti, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria la riconducibilità dei predetti beni in una delle voci dell’allegato A della legge n. 232 del 2016.
È stato inoltre chiesto all’Agenzia se nell’importo dell’ investimento eventualmente agevolabile possano essere inclusi anche i costi di installazione dei nuovi contatori e, laddove sia possibile, trattandosi di beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro, di fruire eventualmente per intero del beneficio nell’anno di entrata in funzione/interconnessione dei singoli beni.
Relativamente alla riconducibilità dei beni tra quelli iper ammortizzabili, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto l’ammissibilità dei contatori intelligenti, in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente ed il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A).
Tuttavia i contatori intelligenti possono essere ammessi all’ agevolazione unicamente nell’ ipotesi in cui operino a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto (anche se lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisce oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas).
Relativamente alla possibilità o meno di beneficiare dell’ iper ammortamento anche in relazione ai costi di installazione dei nuovi contatori, l’Agenzia delle Entrate, di intesa con il MISE, ha rilevato il fatto che, in ragione della loro sproporzione rispetto al costo del contatore (la spesa per l’installazione è pari al 50-60% del singolo contatore), è opportuno stabilire che i costi di installazione agevolabili ai fini dell’ iper ammortamento non possano eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.
In ultimo, con riferimento alla possibilità di fruire dell’integrale beneficio nel singolo periodo d’imposta in ragione del fatto che il costo del singolo bene non eccede l’importo di 516,46 euro, l’Agenzia ha escluso la possibilità di procedere in tal senso nella casistica in esame.
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