L’Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza su quattro importanti aspetti in merito all’Iper ammortamento, anche in risposta agli interpelli richiesti dalle aziende.
Tali aspetti riguardano:
Rispondendo all’interpello n. 14/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro di applicazione dell’iper ammortamento nel caso in cui una società conceda in locazione beni destinati ad essere temporaneamente utilizzati in cantieri esteri dei propri clienti.
L’amministrazione ha chiarito che l’agevolazione può essere fruibile anche in questa ipotesi, applicando l’art. 7, comma 4, D.L. n. 87/2018 con cui è previsto che l’agevolazione sia riconosciuta anche qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive.
Tali beni possono essere temporaneamente utilizzati fuori dal territorio dello Stato non trattandosi né di una cessione a titolo oneroso né di una delocalizzazione temporanea, in quanto i beni mantengono un nesso funzionale con l’attività di impresa svolta sul territorio nazionale.
All’interno del principio di diritto n. 2/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’iper ammortamento non spetta agli intermediari finanziari per i beni 4.0 concessi in locazione operativa.
In questo caso, l’intermediario finanziario non effettua un vero investimento sopportandone i rischi in senso proprio, ma un’operazione a garanzia del rischio di credito assunto.
Il principio di diritto sopra citato ha fornito un importante chiarimento circa l’ambito soggettivo dell’iperammortamento con riguardo ai beni concessi in locazione a terzi.
Difatti, questo riguarda:
In risposta ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall’Odec di Forlì, la Dre Emilia-Romagna ha chiarito cosa avviene nel momento di passaggio da un anno all’altro in merito di applicabilità dell’iperammortamento.
E’ stato sancito che in caso di accettazione dell’ordine del venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto in un periodo d’imposta, le regole vigenti in questo periodo restano ferme, anche se la consegna del bene (per esempio per un ritardo di produzione) avviene oltre il termine di legge, in presenza di una diversa disciplina.
E’ stato anche chiarito un altro caso riguardante un bene acquisito in leasing nel 2018, entrato in funzione e interconnesso nello stesso periodo, ma periziato nel 2019. In questo caso è stato applicato un super ammortamento per il 2018 e un iper ammortamento per il 2019.
Dal 1° Gennaio 2020, il credito d’imposta ha, come sappiamo, sostituito le agevolazioni di super e iper ammortamento per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.
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