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Investimenti in aree di crisi: le novità della riforma

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in Gazzetta il Decreto 24/03/2022, contenente la riforma della Legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale.

Rilancio delle aree di crisi industriali: cosa cambia?

Gli incentivi previsti si rivolgono al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Il nuovo decreto interviene sotto diversi aspetti:

  1. Vengono ampliati gli incentivi alle imprese per gli investimenti per la riconversione e riqualificazione industriale, estesi anche ai programmi di investimento produttivo e/o di tutela ambientale con programmi di spesa superiori ai 5 milioni di euro. Sono ricompresi anche i progetti per innovazione di processo e organizzazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e formazione del personale.
  2. Vengono velocizzate e semplificate le procedure di valutazione delle domande, riducendo i tempi di istruttoria, delibera ed erogazione dei contributi, che sono previsti sia a fondo perduto, sia come finanziamento agevolato.
  3. Si prevedono limiti alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.
  4. Alle imprese che prevedono un impatto occupazionale verrà data maggiore priorità.

Rilancio delle aree di crisi industriali: a chi si rivolgono gli aiuti?

Il regime di aiuto è previsto sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali, definite aree di crisi non complessa.

Possono accedere le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili. Allo stesso modo le reti di imprese possono partecipare ricorrendo al contratto di rete.

Rilancio delle aree di crisi industriali: cosa posso finanziare?

Il sistema di contributi si rivolge ai seguenti piani di investimento:

  • diretti alla tutela ambientale, che prevedono progetti di innovazione di processo e innovazione dell’organizzazione, nonchè formazione del personale;
  • con importi superiori a 5 milioni di euro, che prevedono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (con un’incidenza non inferiore al milione di euro);
  • nel caso di contratti di rete, ogni impresa deve poter partecipare con spese non inferiori a 400 mila euro;

I piani di investimento devono comportare un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Rilancio delle aree di crisi industriali: quali sono i contributi previsti?

La misura prevede il riconoscimento di:

  • un contributo in conto impianti
  • un finanziamento agevolato tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili.
Tags: Misure territoriali

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