12 Febbraio 2020
Industria 4.0 e beni strumentali
Chiarimenti sull’esercizio di iscrizione per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali
In relazione al Credito che ha sostituito super ed iper ammortamento, gli esercizi di maturazione e utilizzo sono differenti, dando adito a dubbi sulla sua contabilizzazione. Nel caso specifico, il credito spetta quando gli investimenti sono effettuati.
Per i beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi.
Nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, da codice civile è previsto che il compratore “acquisti la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”.
Per tale ragione, l’acquirente dovrà iscrivere in bilancio il bene alla consegna, a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.
Differentemente, nel caso di beni complessi occorrerà analizzare le varie clausole contrattuali.
Utilizzo del credito
La fruizione del beneficio è prevista da norma per i cinque (in alcuni casi tre) anni consecutivi a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, o se prevista, dall’anno successivo di avvenuta interconnessione.
Detenzione minima dei beni
La mancata osservazione del periodo minimo di detenzione dei beni agevolabili comporta la perdita dell’agevolazione se non anche la restituzione del maggiore beneficio fruito (c.d. di recapture).
Il recapture riguarda tutti i beni agevolabili, siano questi ammessi al credito di imposta al 6% (caso dei beni ordinari), siano questi iperammortizzabili.
Decorrenza del periodo minimo
Secondo il disposto del comma 193 della L. 160/2019 se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
L’Agenzia ha specificato che per i beni ordinari la decorrenza inizia dall’entrata in funzione mentre per gli altri beni dall’interconnessione.
Specifiche sui beni dell’Allegato A
Per i beni di cui all’allegato A il periodo di osservazione decorre a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione.
In caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti è possibile continuare a beneficiare del credito se l’impresa provvede a sostituire i beni nello stesso periodo di imposta del realizzo con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, attestando l’avvenuto investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell’interconnessione.
Se il costo di acquisizione del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del credito prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
L’opzione per la sostituzione del bene è fruibile per i soli beni materiali Industria 4.0.
Cumulabilità e analisi di convenienza imprese agricole
Secondo la normativa il credito di imposta è cumulabile con altre misure vantabili sulle stesse voci di spesa.
Nel settore agricolo le Regioni erogano contributi per finanziare l’acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti – vedi PSR o POR – con percentuali agevolative di entità ingente soprattutto a favore delle imprese situate nel meridione.
Tali strumenti agevolativi però possono prevedere l’impossibilità di cumulo. In questo caso occorre valutare se sfruttare eventuali bandi o in alternativa utilizzare il credito di imposta, a seconda della percentuale di convenienza più alta.
Requisiti della documentazione in attesa di conferma da Decreto Attuativo
In aggiunta alla comunicazione da effettuare al MISE, l’acquisizione di una perizia tecnica, la conservazione della documentazione e l’assenza di cause ostative, la norma richiede di riporre sulle fatture e tutti gli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati precisi riferimenti normativi.
I documenti coinvolti
Occorre prestare attenzione a:
- contratti di fornitura;
- ordini;
- causali indicate nei trasferimenti finanziari.
Nel caso della fattura l’indicazione deve essere sempre specifica e mai di rimando al contratto, come sembra ad oggi poter avvenire per le causali di pagamento. E’ ancora in dubbio se l’omessa indicazione in fattura sia causa di decadenza.
L’informativa in fattura dovrà riguardare le caratteristiche oggettive dei beni, come ad esempio “beni indicati all’articolo 1, comma 188 della L. 27/12/2019 n. 160” per i beni strumentali generici, e via dicendo.