La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DECRETO 13 luglio 2023 ha reso ufficiale le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile.
Con 300 milioni di euro finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca;
e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a);
f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a).
I progetti possono essere realizzati congiuntamente da un massimo di 3 componenti di cui almeno una PMI oppure da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente; nel secondo caso si richiede la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto.
I progetti dovranno:
a) essere realizzati, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000 e non superiori a euro 5.000.000 e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;
e) rispettare il principio DNSH.
Sono considerate agevolabili le seguenti spese:
a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme:
a) finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;
b) nella forma del contributo diretto alla spesa: 35% per le imprese di piccola dimensione; 30% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione.
Per gli organismi di ricerca beneficiari, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al:
Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità.
Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni saranno definiti dal Ministero con successivi provvedimenti.
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