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Imprese turistico ricettive: nuovo credito d’imposta pari al 50% del saldo IMU

La Commissione europea (n. C (2022) 4363 final del 21 giugno scorso) concede un ulteriore Bonus IMU varato con l’articolo 22 del decreto legge 21/2022.

L’aiuto in esame, si concretizza in un credito d’imposta pari al 50% dell’Imu versata a titolo di saldo 2021 e interessa le imprese turistico-ricettive (comprese le imprese agrituristiche, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, del comparto fieristico congressuale, termale e dei parchi a tema).

Quali sono i limiti del Bonus IMU?

Il bonus prevede alcuni requisiti piuttosto rigidi incentrati sugli immobili gravati dall’Imu. 

In particolare si deve trattare di:

  1. i) immobili rientranti nella categoria catastale D2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva;
  2. ii) devono inoltre essere di proprietà dei gestori delle attività esercitate;
  3. iii) occorre ulteriormente dimostrare un calo del fatturato o dei corrispettivi nel secondo semestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Criticità del bonus

L’aspetto più critico riguarda però il requisito della coincidenza tra proprietari degli immobili e gestori dell’attività.

L’articolo 22 richiama i soggetti «proprietari» degli immobili precisando che i proprietari devono essere anche i «gestori» diretti dell’attività. 

  • Esempio 1. Una società di capitali, proprietaria di un immobile D2, che conduce direttamente nello stesso immobile una delle attività previste dall’articolo 22, “gestisce” l’attività e quindi, in caso di calo del fatturato, potrà accedere al credito d’imposta IMU. Tutto ciò a prescindere dalle attività svolte personalmente dai soci della stessa società.
  • Esempio 2. Caso di un immobile di proprietà privata del socio della società di capitali che detiene (la società) lo stesso immobile (a prescindere dal titolo di possesso) per la gestione diretta dell’attività. In questo caso non sembra ci sia spazio per la fruizione del credito.

Discorso diverso si può configurare quando, abbiamo un socio (proprietario dell’immobile) di una società di persone che gestisce l’attività nello stesso immobile. Le società di persone, infatti, sono prive di personalità giuridica per cui in questo caso appare sostenibile la tesi della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività e quindi il bonus è da ritenere possa comunque competere.

Il riferimento della norma ai «proprietari» degli immobili rende dubbia la fruizione dell’agevolazione per coloro che, ad esempio, detengono gli immobili D2 in forza di un contratto di leasing. 

Non resta quindi che attendere maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come accedere al bonus?

Il credito d’imposta sarà accessibile presentando preventivamente un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti da un apposito provvedimento.

Tags: Misure territoriali

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