Le misure più interessanti a favore delle aziende agricole
Tax Credit per le reti di imprese agricole
Previsto dal comma 131 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2020), riprende la normativa già proposta dall’art. 3 comma 1 del D.L. 91/2014.
E’ quindi riconosciuto un credito di imposta del 40% per le spese per nuovi investimenti per un ammontare non superiore a 50.000,00 €.
Il credito riguarda le spese sostenute per l’ampliamento e la realizzazione di infrastrutture informatiche finalizzate al posizionamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.
I soggetti beneficiari sono le reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”.
Per maggiori specifiche operative occorre attendere un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe venir pubblicato in un tempo stimato di 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, e quindi entro fine mese.
Esenzione Irpef per coltivatori diretti e Iap
E’ esteta al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Imposta di registro sulla cessione dei terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti
Per il 2021, per gli atti qualificati agricoli di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000,00 €, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, non si applica l’imposta di registro fissa, ma restano dovute le imposte ipotecarie e catastali.
Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto è prorogato ai terreni edificabili e con destinazione agricola e alle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021, applicando l’imposta sostitutiva con aliquota pari all’11%.
Proroga esonero contributivo giovani coltivatori diretti e Iap
L’esonero del versamento del 100% è previsto a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021.
Un occhio di riguardo ai fondi PSR e la cumulabilità con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali
Per il 2021, l’Italia potrà contare su risorse europee pari a 2,6 miliardi di euro, quali anticipo sul Quadro finanziario pluriennale. Sono infatti 8 i miliardi stanziati per il piano FEARS. Ma a cosa servono le risorse del PSR?
Per sostenere alcuni investimenti le aziende agricole possono sfruttare anche i Piani di Sviluppo Rurale che consentono di accedere a finanziamenti stanziati dalle singole Regioni.
Circa la possibilità di cumulare il credito di imposta (e la precedente disciplina di iper e super ammortamento) con i PSR, la normativa di riferimento ha sempre sancito la piena cumulabilità con altre misure che abbiano
a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Di conseguenza le stesse Regioni si erano pronunciate a favore del cumulo tra credito investimenti e PSR.
Se non fosse che nello scorso Novembre, l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia ha formulato una richiesta di interpretazione alla Commissione Europea in merito al cumulo. In tale sede la Commissione, in data 17/11/2020, ha confermato che il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi non è un aiuto di Stato ma ha anche ricordato che il Programma di Sviluppo Rurale prevede delle aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso e che sono riportate nell’allegato 2 al regolamento Ue n. 1303/2013.
Ciò implica quindi che PSR e credito di imposta possono essere cumulati purchè si rimanga nei limiti del citato allegato 2; relativamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, la percentuale quindi da non superare è quella del 40% per la generalità delle regioni (maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori) e in misura pari al 50% per quelle meno sviluppate.
Esempio: ipotizzando una impresa cui spetta un sostegno massimo del 40% che riceve un sostegno Psr del 35% (misura spesso concessa da molte regioni), può recuperare la spesa sostenuta per il credito di imposta in beni strumentali solo per il 5%.
La risposta fornita dalle Autorità Europee precisa in ultimo però che il parere è stato formulato dai servizi della Commissione Ue i quali non impegnano la Commissione stessa e che le controversie in ordine al diritto della Unione sono di competenza della Corte di Giustizia; tale per cui potrebbe sempre esserci spazio per un ripensamento e ad un aumento delle percentuali di cumulo.
Nell’attesa di ricevere nuove e maggiori specifiche, è comunque consigliabile e precauzionale agire nel rispetto di tale parere, al fine di non trovarsi in situazioni spiacevoli in sede di controllo.