Lo scorso Maggio, con la pubblicazione del Decreto Aiuti, il Governo aveva annunciato alcune modifiche a valere sul credito di imposta formazione 4.0 del Piano Transizione 4.0: aliquota del 50% per i software 4.0 e la possibilità di arrivare fino al 70% per le attività formative 4.0 delle piccole imprese. Quest’ultima casistica vede il rispetto di alcuni requisiti che il Ministero avrebbe dovuto specificare in un successivo decreto attuativo.
Con la sua divulgazione possiamo ora capire bene come ottenere la maxi aliquota.
Le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti, prevedono che in caso di attività formative 4.0 realizzate da aziende di piccola dimensione, potranno fruire di un credito di imposta pari al 70% dei costi sostenuti e non più del 50% come previsto in precedenza.
Allo stesso modo, le imprese di medie dimensioni potranno fruire di una percentuale di beneficio del 50% e non più del 40% come finora accadeva.
Nulla cambia invece per le grandi imprese, nel cui caso la percentuale di bonus fiscale resta fissa al 30%.
Anche i massimali di beneficio restano invariati con 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie e 300 mila euro per le grandi.
Il Decreto Aiuti dispone che le novità normative si applicheranno a tutti i percorsi formativi avviati dopo il 18 maggio 2022.
L’introduzione delle nuove aliquote risulta premiale solo se le aziende soddisfano un ulteriore requisito, ossia che la formazione sia erogata da soggetti qualificati.
Per contro, in assenza di questo ulteriore requisito, il Decreto Aiuti penalizza l’accesso alla misura, poiché le normali aliquote previste dal Credito Formazione 4.0 vengono abbassate, divenendo:
Il Decreto attuativo conferma e aggiunge nuovi formatori considerati “qualificati”.
Affianco ai confermati:
Il Decreto attuativo non si è limitato a specificare chi siano i soggetti qualificati per l’accesso alle percentuali di credito di imposta maggiorate, bensì introduce ulteriori “ostacoli” all’accesso alle maggiorazioni.
Dovrà essere somministrato un primo test standardizzato tramite apposita piattaforma telematica, i cui criteri e modalità saranno specificati in un ulteriore decreto in via di pubblicazione nei prossimi 30 giorni.
Sulla base dei risultati pervenuti dal questionario, il soggetto formatore stilerà il piano formativo, ma sempre sulla base di linee guida che saranno indicate dal Ministero. Il corso dovrà avere una durata minima di 24 ore.
La formazione potrà avvenire sia in presenza che in modalità telematica, sempre che siano rispettati tutti i criteri di controllo dell’effettiva partecipazione continuativa e la verifica dei risultati raggiunti.
La maggiorazione del credito è anche subordinata al superamento di un test finale. Anche in questo caso, al pari del primo “test di ingresso”, i criteri e le modalità verranno definite sempre dal Ministero.
Inoltre, il soggetto formatore dovrà rilasciare apposito attestato di certificazione delle conoscenze acquisite/ consolidate.
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