In data odierna è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore un articolo sulla contabilizzazione dei costi di formazione relativi all’ Industria 4.0.
Per la commisurazione del nuovo credito d’imposta previsto dal Ddl di Bilancio 2018 viene utilizzato come base di riferimento il costo dei dipendenti impegnati nell’attività di formazione.
È necessario comprendere come devono essere contabilizzate le spese di formazione per il personale in base ai principi contabili internazionali.
Secondo l’Oic 24 è possibile capitalizzare i costi formativi sostenuti in fase di start up aziendale di una newco o nel caso in cui si avvii una nuova attività in un’impresa già esistente, all’interno della voce Immobilizzazioni immateriali- Costi di impianto e ampliamento.
Il principio contabile ammette la possibilità di iscrivere tra i costi di impianto, le spese sostenute per la formazione e l’addestramento del personale a condizione che vi sia un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale.
Nel caso degli investimenti nell’ Industria 4.0 e la connessa formazione del personale, comporterà cambiamenti operativi aziendali che permettono la capitalizzazione dei costi formativi.
Negli altri casi, le spese di formazione devono essere computate nell’esercizio di sostenimento, con l’allocazione tra i “costi di servizi e non”, nello specifico tra i “costi del personale”.
È utile ribadire che l’agevolazione viene calcolata sul costo aziendale del personale impiegato e impegnato nell’attività di formazione.
Se le spese di formazione sono inserite nel conto economico, il credito d’imposta sarà classificato economicamente nella voce “Altri ricavi” con la rilevazione patrimoniale all’interno dei crediti tributari. Se invece la rilevazione avviene mediante la capitalizzazione delle spese di formazione, la contabilizzazione del credito d’imposta potrebbe avvenire in due modi: con il metodo diretto, ossia il costo di formazione capitalizzato al netto del credito d’imposta stimato, o in alternativa con il metodo del risconto.
Nel caso in oggetto si propende per l’utilizzo del metodo diretto, in quanto il credito d’imposta maturato è utilizzabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. L’utilizzo di questa metodologia consente anche di rispettare il principio di prudenza e di effettività del costo capitalizzabile sostenuto.
ARTICOLO AGGIORNATO IN DATA 15.10.2024 Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 maggio troviamo il testo del Decreto MASE del 2…
Il 3 ottobre 2024 è stato approvato il bando PR FESR 2021-2027 “Dalla ricerca al mercato: sostegno a progetti finalizzati…
La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made…
Il 25 settembre 2024 il GSE ha pubblicato delle FAQ sul nuovo incentivo Transizione 5.0, attese a seguito della pubblicazione…
Il decreto dell’8 agosto 2024 definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”. Il soggetto…
La Regione Toscana, in attuazione dell’Azione 1.1.2 “Ricerca, sviluppo e innovazione per l’attrazione investimenti” di cui alla delibera di giunta…