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Formazione 4.0 senza più obbligo dei contratti aziendali e territoriali

Quali sono le principali novità per il credito Formazione 4.0 riaffermato per il 2020?

Viene prorogato sotto forma di credito di imposta il bonus formazione 4.0 per l’esercizio 2020 con nuove risorse per un totale di 150 milioni di euro.

La principale novità introdotta dell’agevolazione, è l’eliminazione dell’obbligo di stipula dei contratti collettivi aziendali e territoriali, che disciplinano lo svolgimento dell’attività formativa.

Il bonus resta finalizzato alle spese di formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie previste dal piano Impresa 4.0.

Il ruolo dei sindacati

Tuttavia, modificandosi le competenze e le mansioni, continua ad essere essenziale l’utilità di concordare con i rappresentanti sindacali le regole che disciplinano le attività di formazione dei lavoratori, perché risulta necessaria una classificazione delle attività e capacità incluse nei diversi livelli di inquadramento.

Alla formazione si potrà associare un “passaporto della professionalità” che misuri il grado di apprendimento e la maturazione della retribuzione in base ai risultati raggiunti.

Inoltre, il ricorso al contratto aziendale risulta decisivo perché consente di avere un quadro di regole comuni per l’impresa e i lavoratori in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie e delle misure di sicurezza, data la trasformazione digitale che intercorre all’interno delle imprese.

Chi può usufruire del credito?

I possibili beneficiari sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Restano escluse le imprese in difficoltà e passive di sanzioni interdittive o ancora non in regola con le normative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le aliquote stabilite per la Formazione 4.0

Qui di seguito ricordiamo le aliquote con le quali il credito d’imposta verrà riconosciuto:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo di 300 mila € nel caso di piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo dei 250 mila € per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo dei 250 mila € per le grandi imprese

In aggiunta viene inserita una nuova aliquota del 60% nel caso in cui, i destinatari delle attività di formazione, rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

La formazione può essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative finanziate dalla regione o da provincia autonoma, università pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi inter professionali e soggetti in possesso di apposita certificazione di qualità.

Ulteriori modifiche introdotte

Tra le novità, rientra la possibilità di includere le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori tra quelle ammissibili al credito.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e, le imprese beneficiarie, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Mise per consentire il monitoraggio dell’andamento della misura.

Le attività di formazione incluse

Riportiamo in seguito alcuni passaggi del testo di legge:

  • “a) L’incentivo si rivolge a tutte le imprese, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.
  • b) Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali:
    – big data e analisi dei dati
    – cloud e fog computing
    – cyber security
    – sistemi cyber-fisici
    – prototipazione rapida
    – sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
    – robotica avanzata e collaborativa
    -interfaccia uomo macchina
    -manifattura additiva
    -internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
    , applicate negli ambiti elencati nell’allegato A consultabile online ( legge n. 205 2017)
  • c) Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.”

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