730 milioni di euro: questa è la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze (FNC) edizione 2024, che dovrebbe avere luogo nel 2025.
Inizialmente, il soggetto gestore del Fondo era l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l’obiettivo della misura era quello di consentire la graduale ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Ad oggi, a seguito della soppressione di ANPAL, tutte le funzioni passano al Ministero del Lavoro.
La misura del Fondo nuove competenze è nata nel 2020 e dato il grande successo, continua ad essere riproposta.
In seguito verranno mostrate le principali trasformazioni che progressivamente ha subito la misura.
In primis, l’agevolazione non ha più come focus la sola ripresa dalla pandemia da Covid-19, bensì sosterrà anche le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi.
L’intervento del Fondo Nuove Competenze è inoltre qualificato come operazione di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro.
Attualmente sempre più aziende hanno esigenze in termini di sostenibilità e digitalizzazione; in ragione di ciò, il Fondo mira ad aumentare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori la possibilità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi ai continui cambiamenti del mercato di lavoro.
Il Fondo prevede la possibilità di:
Il 27 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto Fondo Nuove Competenze.
In questa terza edizione il FNC è anche denominato “Competenze per le innovazioni” ed è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione ecologica dei datori di lavoro e a favorire nuova occupazione.
Nell’edizione 2024 del Fondo Nuove Competenze emerge la possibilità di inglobare nei percorsi formativi finanziati anche i soggetti disoccupati e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo. In questo modo si favorisce l’integrazione tra formazione e selezione. Per far sì che i soggetti disoccupati possano rientrare nei percorsi formativi del FNC, bisogna superare una fase di preselezione prevista dall’agevolazione; si precisa che in questo specifico caso, il datore di lavoro, in fase di presentazione dell’istanza, è tenuto ad individuare i dipendenti ed i lavoratori preselezionati.
Per la verifica dello stato di disoccupazione si effettuerà una verifica della DID, consultando gli archivi di MyANPAL.
Un altro aspetto che caratterizza la terza edizione del Fondo è dato dall’identificazione di nuove aree di formazione prioritaria presenti nell’Articolo 6 del decreto.
Vediamo ora nel dettaglio com’è strutturato il decreto Fondo Nuove Competenze e di quali Articoli esso si compone.
L’Articolo n°1 descrive gli obiettivi, precedentemente illustrati, che caratterizzano questa terza edizione.
I commi successivi fanno cenno alla dotazione finanziaria, pari a 730 milioni di euro e definisce come le risorse siano ripartite tra le tipologie di intervento (successivamente descritte nell’Articolo n°5).
La dotazione finanziaria è suddivisa in tre categorie specifiche:
In questa sezione sono indicati ciò che il Fondo Nuove Competenze finanzia. Gli aspetti distintivi sono i seguenti:
Si precisa che la percentuale cambia nel caso di:
L’Articolo n° 3 si riferisce ai soggetti che possono accedere al Fondo Nuove Competenze, nel dettaglio:
che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e percorsi formativi di accrescimento delle competenze.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro danno la possibilità all’impresa, previo accordo con le parti sindacali, di cambiare la collocazione temporale dell’orario di lavoro.
In questo specifico caso gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:
Per le aziende che sono aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento;
L’Articolo 5 descrive le linee di intervento ammissibili.
I soggetti beneficiari del FNC possono presentare una sola istanza di contributo e dovranno scegliere fra:
Questa specifica sezione rappresenta una novità della terza edizione. Il fabbisogno formativo, indicato dai datori di lavoro, deve essere riferito a processi di innovazione, organizzativa, di processo e di prodotto in materia di:
L’Articolo 7 fa riferimento alle caratteristiche tecniche che dovranno avere i progetti formativi. Vediamole nel dettaglio.
In un primo momento si specifica che gli obiettivi di apprendimento del progetto formativo devono essere descritti e riferiti sia in fase di progettazione che in fase di attestazione finale.
Successivamente si fa cenno ai progetti formativi, che in particolare devono:
Importante precisazione: il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore e che le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore nei settori turistico-agricolo sono 20 ore. Inoltre, le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del Lavoro.
Si precisa che la formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione a contributo sull’avviso FNS.
I datori di lavoro potranno partecipare al Fondo Nuove Competenze senza Fondo Paritetico Interprofessionale nel caso in cui:
Non ci resta che aspettare la pubblicazione dell’Avviso rivolto ai datori di lavoro in cui siano definiti termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo! Per ulteriori informazioni, Open Group Italia è sempre pronta a sostenerti!
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