5 Dicembre 2024
Fondo Nuove Competenze edizione 2024: le novità in arrivo
730 milioni di euro: questa è la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze (FNC) edizione 2024, che dovrebbe avere luogo nel 2025.
Inizialmente, il soggetto gestore del Fondo era l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l’obiettivo della misura era quello di consentire la graduale ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Ad oggi, a seguito della soppressione di ANPAL, tutte le funzioni passano al Ministero del Lavoro.
Le origini del Fondo nuove competenze – dal 2020 al 2024
La misura del Fondo nuove competenze è nata nel 2020 e dato il grande successo, continua ad essere riproposta.
In seguito verranno mostrate le principali trasformazioni che progressivamente ha subito la misura.
In primis, l’agevolazione non ha più come focus la sola ripresa dalla pandemia da Covid-19, bensì sosterrà anche le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi.
L’intervento del Fondo Nuove Competenze è inoltre qualificato come operazione di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro.
Attualmente sempre più aziende hanno esigenze in termini di sostenibilità e digitalizzazione; in ragione di ciò, il Fondo mira ad aumentare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori la possibilità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi ai continui cambiamenti del mercato di lavoro.
Perché il Fondo è così apprezzato dalle imprese?
Il Fondo prevede la possibilità di:
- ottenere il riconoscimento di contributi per datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze;
- rimborsare il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione.
Quali sono le novità della terza edizione?
Il 27 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto Fondo Nuove Competenze.
In questa terza edizione il FNC è anche denominato “Competenze per le innovazioni” ed è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione ecologica dei datori di lavoro e a favorire nuova occupazione.
Nell’edizione 2024 del Fondo Nuove Competenze emerge la possibilità di inglobare nei percorsi formativi finanziati anche i soggetti disoccupati e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo. In questo modo si favorisce l’integrazione tra formazione e selezione. Per far sì che i soggetti disoccupati possano rientrare nei percorsi formativi del FNC, bisogna superare una fase di preselezione prevista dall’agevolazione; si precisa che in questo specifico caso, il datore di lavoro, in fase di presentazione dell’istanza, è tenuto ad individuare i dipendenti ed i lavoratori preselezionati.
Per la verifica dello stato di disoccupazione si effettuerà una verifica della DID, consultando gli archivi di MyANPAL.
Un altro aspetto che caratterizza la terza edizione del Fondo è dato dall’identificazione di nuove aree di formazione prioritaria presenti nell’Articolo 6 del decreto.
Vediamo ora nel dettaglio com’è strutturato il decreto Fondo Nuove Competenze e di quali Articoli esso si compone.
Fondo Nuove Competenze 2024: struttura e Articoli
Articolo 1 – Finalità e risorse finanziarie
L’Articolo n°1 descrive gli obiettivi, precedentemente illustrati, che caratterizzano questa terza edizione.
I commi successivi fanno cenno alla dotazione finanziaria, pari a 730 milioni di euro e definisce come le risorse siano ripartite tra le tipologie di intervento (successivamente descritte nell’Articolo n°5).
La dotazione finanziaria è suddivisa in tre categorie specifiche:
- Sistemi formativi: 25%;
- Filiere formative: 25%;
- Singoli datori di lavoro:50%.
Articolo 2 – Oneri finanziabili
In questa sezione sono indicati ciò che il Fondo Nuove Competenze finanzia. Gli aspetti distintivi sono i seguenti:
- La retribuzione oraria (al netto dei contributi) è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale.
Si precisa che la percentuale cambia nel caso di:
- disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione, e lavoratori assunti con contratto di apprendistato e alta formazione e ricerca, salendo al 100%;
- interventi nelle categorie, precedentemente menzionate, dei sistemi formativi e delle filiere formative, salendo all’80%;
- Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%, al netto degli eventuali sgravi contributi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza al FNC;
- Il datore di lavoro riceverà un bonus di €800,00:
- Per ogni disoccupato assunto, precedentemente preselezionato dall’azienda e qualora almeno il 70%, dei disoccupati precedentemente preselezionati, siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la data di presentazione del saldo.
- In caso di accordi collettivi di rimodulazione (successivamente illustrati nell’Articolo 4) nei settori di turismo e agricoltura che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, è riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso la durata minima della formazione è pari a 20 ore.
Articolo 3 – Destinatari
L’Articolo n° 3 si riferisce ai soggetti che possono accedere al Fondo Nuove Competenze, nel dettaglio:
- Datori di lavoro privati;
- Società a partecipazione pubblica
che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e percorsi formativi di accrescimento delle competenze.
Articolo 4 – Requisiti dell’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro danno la possibilità all’impresa, previo accordo con le parti sindacali, di cambiare la collocazione temporale dell’orario di lavoro.
In questo specifico caso gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:
- Essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda; in assenza di rappresentanze interne, devono essere sottoscritti da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi collettivi a livello nazionale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione.
Per le aziende che sono aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento;
- Contenere i seguenti elementi minimi:
- I progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- Il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- Il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- L’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti.
- Individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore.
Articolo 5 – Accesso al Fondo
L’Articolo 5 descrive le linee di intervento ammissibili.
I soggetti beneficiari del FNC possono presentare una sola istanza di contributo e dovranno scegliere fra:
- SISTEMI INFORMATIVI consistenti in sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro. Il progetto deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila (solo una grande imprese potrà essere identificata come “capofila” ed il contributo massimo per ciascun raggruppamento è pari a 12 milioni di Euro;
- FILIERE FORMATIVE consistenti in sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di PMI imprese che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, reti o filiere. Il progetto non dovrà coinvolgere le GI e il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento è pari a 8 milioni di euro;
- SINGOLI DATORI DI LAVORO, in questo caso il contributo riconoscibile è pari a 2 milioni di euro per datore di lavoro.
Articolo 6 – Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo
Questa specifica sezione rappresenta una novità della terza edizione. Il fabbisogno formativo, indicato dai datori di lavoro, deve essere riferito a processi di innovazione, organizzativa, di processo e di prodotto in materia di:
- Sistemi tecnologici e digitali;
- Introduzione e sviluppo dell’Intelligenza Artificiale;
- Sostenibilità ed impatto ambientale;
- Economia circolare;
- Transizione ecologica;
- Efficientamento energetico;
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Articolo 7 – Progetti formativi
L’Articolo 7 fa riferimento alle caratteristiche tecniche che dovranno avere i progetti formativi. Vediamole nel dettaglio.
In un primo momento si specifica che gli obiettivi di apprendimento del progetto formativo devono essere descritti e riferiti sia in fase di progettazione che in fase di attestazione finale.
Successivamente si fa cenno ai progetti formativi, che in particolare devono:
- Dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento.
Importante precisazione: il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore e che le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore nei settori turistico-agricolo sono 20 ore. Inoltre, le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del Lavoro.
- Modalità di erogazione della formazione:
- Per le aziende partecipanti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale la formazione deve essere erogata da un ente titolato o da un ente accreditato dalle regioni;
- Per le aziende non partecipanti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale e ove l’attività di formazione non sia oggetto di finanziamento, la formazione dovrà essere erogata da un ente titolato o da un ente accreditato dalle regioni.
Si precisa che la formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione a contributo sull’avviso FNS.
Datori di lavoro iscritti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale:
- L’attività è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionale, può essere erogata attraverso voucher. I Fondi Paritetici Interprofessionali che intenderanno partecipare al FNC mediante il finanziamento dei progetti formativi dovranno inviare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro;
- In fase di presentazione dell’istanza, dovranno indicare obbligatoriamente il Fondo Paritetico Interprofessionale e dovranno mantenere l’adesione al suddetto Fondo fino alla conclusione delle attività formative.
Datori di lavoro non iscritti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale:
I datori di lavoro potranno partecipare al Fondo Nuove Competenze senza Fondo Paritetico Interprofessionale nel caso in cui:
- Il datore di lavoro non aderisca a nessun Fondo Paritetico Interprofessionale;
- Il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC;
- Il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del Lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.
Non ci resta che aspettare la pubblicazione dell’Avviso rivolto ai datori di lavoro in cui siano definiti termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo! Per ulteriori informazioni, Open Group Italia è sempre pronta a sostenerti!