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Finanziamenti agevolati: possibile l’erogazione da parte dei confidi

Grazie al decreto-legge 27 gennaio 2022 (e nello specifico in base a quanto contenuto all’articolo 10-bis, comma 1) i confidi possono concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. In un secondo momento, il decreto 9 dicembre 2022 ha definito le condizioni e i criteri per la concessione di questi finanziamenti.

 

Quali sono le condizioni per l’erogazione del credito agevolato

I confidi vigilati, iscritti dell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, ai quali siano state assegnate in gestione risorse in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, possono procedere all’erogazione di finanziamenti, a seguito dell’avvenuto accreditamento come soggetti concedenti relativamente alla misura di aiuto nei Registri aiuti di Stato.

L’attività è concessa anche ai confidi minori, iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, purché possiedano i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi:

  • patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
  • indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15 (quindici) per cento;
  • adozione e pubblicazione sul proprio sito web di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nello schema reso disponibile ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto;

In aggiunta, i confidi minori sono tenuti a:

  • dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate e l’impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confidi minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall’Organismo;
  • depositare il bilancio in formato Xbrl presso il Registro delle imprese;
  • rispettare gli obblighi di trasparenza

Il confidi minore in possesso dei requisiti sopra citati, dovrà presentare istanza di autorizzazione all’Organismo confidi minori (OCM). Ottenuta l’autorizzazione, il confidi minore dovrà altresì accreditarsi per poter procedere all’erogazione dei finanziamenti.

 

Quali sono le caratteristiche dei finanziamenti concedibili

Tra le caratteristiche dei finanziamenti erogabili a tutte le PMI, riscontriamo che:

  • l’importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
  • la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non è superiore all’80 (ottanta) per cento dell’importo del finanziamento;
  • il tasso di interesse è pari a zero;
  • il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al 5 (cinque) per cento dell’ammontare delle risorse assegnate al confidi in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;
  • la quota residua del finanziamento, non inferiore al 20 (venti) per cento dell’importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche. Su tale quota il confidi può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico;
  • sull’intero importo del finanziamento, il confidi può applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell’importo del finanziamento;
  • i finanziamenti agevolati non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

 

Chi sono i beneficiari finali dell’intervento

La misura è rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.

Per accedere ai finanziamenti, le PMI devono:

  • risultare iscritte al Registro delle imprese;
  • risultare classificate di micro, piccola e media;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione.

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