29 Novembre 2017
Dipartimento per l’informazione e l’editoria: anticipazioni sul credito d’imposta pubblicità
Pubblicati chiarimenti e anticipazioni riguardo gli investimenti pubblicitari e il credito d’imposta
Il 24.11.2017 Il Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i seguenti chiarimenti e anticipazioni del DPCM che sarà emanato nelle prossime settimane sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.
Con l’articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento
delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:
- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di micro imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, ciò i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive.
Investimenti ammissibili e non
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad esempio:
- televendite
- servizi di pronostici
- giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Limiti e condizioni di ammissibilità
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto ad una “white list”.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
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