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Design e ideazione estetica: il Dietrofront del MiSE

Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli invii di informative e caldi inviti circa l’adesione all’istituto della sanatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate; lo scorso 26 luglio, la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale di Roma, con la risoluzione n. 41, ha condiviso un commento del Ministero dello Sviluppo Economico circa la possibile ammissibilità di attività di prototipazione e ideazione estetica ai sensi del Credito di imposta Ricerca e sviluppo per l’annualità 2019.

Volendo sintetizzare, secondo il Ministero stesso, le sole attività ammissibili ai fini del Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo di cui alla L. 145/2013 sono quelle:

  • indicate dalla Commissione Europea nella Comunicazione 198 del 2014 sugli aiuti di Stato
  • che rispettano il Manuale di Frascati, come richiamato dalla nota al piè di pagina del punto 75 della citata Comunicazione
  • caratterizzate da elementi di novità e creatività, nonché incertezza o rischio di insuccesso scientifico e/o tecnologico
  • che consentono il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili, in grado di apportare un beneficio per l’intera economia
  • strutturate analiticamente secondo una sorta di gantt indicante il team di progetto, i costi connessi, il valore dello stato di avanzamento e il rapporto verso l’obiettivo.

Secondo il MiSE le attività relative alle tecniche di realizzazioni sono in realtà problematiche ricorrenti e non qualificabili come incertezze tecniche.

 

Si esaminano alcuni punti contraddittori rispetto alla precedente disciplina:

  1. Comunicazione europea sugli aiuti di Stato

Ricordiamo che secondo la disciplina italiana, il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo è una misura a carattere generale, non configurata come aiuto di Stato, né soggetta a limiti applicativi o requisiti particolari.

  1. Richiamo al Manuale di Frascati

Per quanto non sia invocabile la deficienza in ambito normativo, è bene comunque ricordare come il Manuale di Frascati, ad oggi, non sia reperibile ufficialmente su nessuna piattaforma istituzionale in modalità tradotta.

  1. Produzione di un beneficio per l’intera economia

Si riporta il testo della lettera c) comma 1 dell’art. 2 del Decreto 27 maggio 2015 denominato “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”:

“c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali.”

Ulteriormente, si porta all’attenzione un richiamo della Circolare 5/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Tale documento riporta, tra i suoi allegati, l’Allegato 1, un comunicato del Ministero dello sviluppo economico e in particolare del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione indirizzato alle associazioni di categoria e alla stessa Agenzia, in cui dichiara che:

“[…] la Commissione europea afferma e declina nelle attività di R&S il concetto di innovazione. Difatti, pur distinguendo concettualmente la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, chiarisce che alcune delle attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale (paragrafo 1.5 della Comunicazione) […].

Il rilievo attribuito alla innovazione discende dall’adesione ad una definizione di ricerca e sviluppo proprio del Manuale di Oslo, il cui orientamento è volto non tanto a monitorare la sola attività di R&S in termini di effetti sulla produttività dell’impresa, quanto a porre l’innovazione quale parametro dell’indagine volta ad individuare lo sforzo dell’impresa verso lo sviluppo e la creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato.

Nella trasposizione di tale concetto sul piano del sistema delle agevolazioni, lo scopo della disciplina comunitaria e di quella nazionale è quello di sostenere l’impegno dell’impresa diretto ad elevare il processo ed il prodotto della propria attività, accrescendo quindi la competitività del sistema. Rientrano quindi nel concetto di ricerca industriale le indagini critiche o la ricerca pianificata miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti o notevolmente migliorati”.

E ancora:

“Il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda, secondo diverse indagini empiriche del settore, riprese in studi teorici, si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi:

  1. a) ricerca ed ideazione estetica;
  2. b) realizzazione dei prototipi;
  3. c) preparazione del campionario o delle collezioni;
  4. d) promozione del campionario;
  5. e) gestione del magazzino campioni.

E’ evidente che, sotto il profilo della nozione di ricerca e sviluppo che abbiamo sopra esposto, mentre le attività di c) d) ed e) sono attività che non necessariamente sono collegate ad un processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato, le attività di cui alle lettere a) e b) sono dirette esclusivamente a tal fine; inoltre, non vi sarebbe ragione economica a sostenere i costi di tali attività se ad esse non fosse collegata l’attesa della realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato che risponda ai gusti ed alle tendenze del mercato, in termini di qualità estetica e funzionale. In conclusione, si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle 8 che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi”.

Tali concetti e richiami si rifanno alla Comunicazione europea precedente a quella sopra richiamata, precisamente la 2006/C 323/01.

Pertanto, sembra avvenire sul piano europeo una prima inversione di rotta, già dal 2014, ben prima dell’avviata operatività del Credito Ricerca e Sviluppo.

Anche nel caso in cui si ribadisca la priorità della normativa europea su quella italiana, è come assumere, a distanza di tutti questi anni, che il Legislatore non ha mai recepito correttamente le indicazioni Comunitarie e non è mai intervenuto a uniformare la normativa nazionale.

Pertanto, dato per plausibile tale assunto, la normativa italiana è da sempre stata errata e ha condotto in errore il contribuente medio, che ha agito, suo malgrado, secondo le linee guida delineate dal proprio Governo.

Tags: Credito di imposta R&S/ Innovazione/Moda e Design

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