Il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 del 5 giugno scorso, arriva al tavolo del MEF per la conferma ufficiale e la pubblicazione in Gazzetta. Contestualmente alla sua pubblicazione – nello specifico entro cinque giorni – vedranno la luce anche i modelli delle certificazioni, i nuovi modelli delle relazioni tecniche ed i template delle comunicazioni da inviare al GSE.
Tante le conferme ma anche diverse le novità apportate rispetto il primo decreto. Vediamole nel dettaglio.
All’interno del decreto erano stati categoricamente esclusi alcuni settori, in particolare:
Con il decreto attuativo vengono invece ammesse “con riserva”: i suddetti settori non sono quindi del tutto esclusi a priori, ma nel caso in cui dimostrino che il loro impatto ambientale è marginale, potrebbero presentare domanda di accesso al credito. Il tutto si sostanza nella dimostrazione del rispetto del principio DNSH.
Rimangono confermate invece le esclusioni per le aziende non compliant al codice della Crisi di Impresa, quelle prive di DURC e DVR in regola e gli investimenti consistenti in beni gratuitamente devolvibili.
Sono confermati anche gli investimenti ammissibili. Via libera quindi agli allegati A e B, i software di monitoraggio dei consumi (energy dashboarding) e i software relativi alla gestione di impresa (solo se acquistati insieme alle energy dashboarding.
Confermati anche i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con una novità: la spesa sarà ammessa nel rispetto di precisi massimali, variabili in base alla natura dell’energia prodotta e dalla potenza dell’impianto.
Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.
Nel caso degli impianti fotovoltaici, restano ferme le caratteristiche tecniche già emanate dal precedente decreto, in merito alla provenienza dei moduli fotovoltaici e dalla % di efficientamento energetico. Confermata anche la possibilità di considerare tali costi rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
Confermata la quota di costo agevolabile, che sarà l’importo minore tra il 10% del valore degli investimenti e 300.000,00 €. Novità in merito alle spese agevolabili, perché rientrano anche i costi dei soci e amministratori che prendono parte alle attività formative.
Inoltre sono forniti maggiori dettagli in merito alla struttura del corso formativo: una durata minima di 12 ore e due moduli obbligatori di 4 ore ciascuno, inerenti rispettivamente tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi e tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.
In sostanza, è possibile ridurre la disciplina a 4 casistiche principali:
Nel primo caso, la riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Per le imprese attive o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta o per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
Confermate le aliquote di credito e le quote di extra credito per le PMI e le aziende non soggette ad obbligo di revisione contabile, come anche le regole di cumulo.
Le certificazioni tecniche in merito al risparmio energetico ex ante ed ex post, oltre alle figure di ESCO ed EGE, possono ora redigerle e sottoscriverle anche gli Ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale in possesso di specifico diploma di laurea. Il documento dovrà essere presentato come perizia asseverata.
E’ richiesta una perizia asseverata anche per quanto riguarda le relazioni tecniche inerenti il rispetto dei requisiti di interconnessione e integrazione. Ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Legale Rappresentante per gli investimenti di valore inferiore a 300 mila euro. Ricordiamo sempre che è opportuno avere sempre un documento tecnico redatto a cura di un tecnico terzo, volto a comprovare nel dettaglio le modalità di soddisfacimento dei requisiti.
Inoltre, per il solo settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Il mancato invio delle comunicazioni ha come conseguenza la perdita dei requisiti.
Occhio ad un’altra novità fondamentale, volta probabilmente ad evitare il click-day: non è possibile inviare una nuova comunicazione preventiva se prima sono ancora pendenti altri investimenti per i quali non è stato ancora disposto l’importo definitivo e la possibilità di procedere in compensazione.
Rimane tutto invariato per quanto concerne l’aspetto della certificazione contabile.
Confermate anche le cause di decadenza dall’agevolazione: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, i beni non possono essere né ceduti, né dislocati in altre strutture produttive; devono inoltre assicurare i livelli di riduzione dei consumi energetici.
Altre cause di perdita del credito sono:
I prossimi step sono la pubblicazione dei modelli e le linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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