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Decreto Liquidità: le principali novità

Con la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Decreto, ecco le nuove misure operative per le imprese

Approvato e pubblicato in Gazzetta, il testo del Decreto Liquidità di Aprile, (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23).
Quali novità ci sono? Approfondiamo insieme alcuni aspetti operativi importanti delle nuove misure.

Sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato (Art. 4)

I contratti sottoscritti dalla data del 23 aprile al termine dello stato di emergenza, potranno essere considerati validi anche se il cliente esprime il proprio consenso attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Occorrerà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di  validità del contraente, e che si faccia espresso riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali  da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Allo stesso modo, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato  per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto  di  recesso previsto dalla legge.

La consegna della copia cartacea del contratto al cliente avverrà alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Art. 5)

E’ stato sancito che il Codice entri in vigore l’1 settembre 2021.

Questo slittamento temporale non riguarda però gli adempimenti richiesti per gli assetti organizzativi e le modifiche introdotte anche dal Codice Civile.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

Fino al 31/12/2020 il Fondo opererà come di seguito esposto:

  • a) La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • b) L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti non superiore a 499;
  • c) La  percentuale di copertura  della  garanzia  diretta  è incrementata al 90 % dell’ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione della Commissione Europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72  mesi.

Inoltre:

  • n) In favore dei soggetti che vantino ricavi non superiori a 3.200.000 euro, la cui  attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza   COVID-19  come da dichiarazione auto certificata, la  garanzia di cui  alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie sino alla copertura del 100 % del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere  rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 % dei ricavi  del soggetto beneficiario.
  • o) Sono prorogati per 3 mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (ART. 18)

Diminuzione del fatturato del 33%

Si applica a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con:

  • ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto;
  • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta.

La sospensione riguarderà i mesi di aprile e di  maggio 2020, relativamente a:

  • Ritenute alla fonte;
  • Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • Imposta sul valore aggiunto;
  • Contributi  previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Diminuzione del fatturato del 50%

Sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Ritenute alla fonte
  • Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • Imposta sul valore aggiunto
  • Contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione è valida per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con:

  • Ricavi o compensi SUPERIORI a 50 milioni di euro i quali nel periodo di imposta precedente a quello  in corso alla data di entrata in vigore del decreto, hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • Nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Quali altri enti sono compresi?

La sospensione riguarda anche quei soggetti che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o  professione, in data successiva al 31 marzo  2019, gli  enti  non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,  che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Tempistiche e scadenze

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli  atti amministrativi in scadenza (Art. 37)

Il termine prefissato al 15 aprile è stato posticipato alla data del 15 maggio 2020.

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