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Decreto Bollette e Tregua Fiscale: cambiano regole e aiuti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata del 28 marzo il nuovo Decreto Bollette con gli aiuti contro il caro-energia per il secondo trimestre 2023, prevedendo nello stesso provvedimento anche una serie di misure che riscrivono molte delle regole relative alla tregua fiscale.

Vediamo le principali novità.

I nuovi aiuti contro il caro-energia

Per le imprese cambiano i crediti d’imposta.

I bonus al 40% e al 45% (al netto di imposte ed eventuali sussidi) si potranno utilizzare fino al 30 giugno se nella spesa media del primo trimestre 2023 c’è stato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019 (costo per kWh).

  • Alle imprese enervigore il contributo è riconosciuto come credito di imposta, in percentuale delle bollette nel secondo trimestre 2023;
  • Alle imprese con potenza impegnata da 4,5 kW è riconosciuto in percentuale della spesa effettiva del secondo trimetre 2023;
  • Alle imprese gasivore è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta nel secondo trimestre;
  • Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa per l’acquisto del gas.

Per gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica è concesso un regime di tassazione agevolato (basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’ARERA e il valore di 120 euro/MWh) sull’anno d’imposta 2022.

Le novità sulla tregua fiscale

  1. Si interviene sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: possono essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, diventati definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
  2. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 e il 31 gennaio 2023, gli importi possono essere rideterminati con riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.
  3. Si estende la conciliazione delle controversie pendenti fino al 31 gennaio 2023 (invece del 10 gennaio) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
  4. Per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la sanatoria si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi in base ai risultati dei processi verbali stessi.
  5. Slitta al 31 ottobre 2023 (dal 31 marzo) il termine per la prima rata di pagamento della sanzione necessaria a regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022.
  6. Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, invece, la prima rata slitta al 30 settembre, sempre dal 31 marzo. Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
  7. Si prevede la non punibilità di reati tributari (omesso versamento di ritenute per importi superiori a 150mila euro per annualità, omesso versamento IVA oltre 250mila euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti oltre 50mila euro) se le violazioni sono  definite e le somme versate integralmente.
Tags: Misure territoriali

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