Skip to main content

9 Aprile 2020

Credito spese di sanificazione

dispositivi-protezione-nuovo-credito

Ampliato l’elenco delle spese ammissibili

Nel testo del Decreto Liquidità, approvato lo scorso 6 febbraio ma di cui si attende ancora pubblicazione ufficiale, tra le misure già anticipate, è stato modificato il già presente credito di imposta riconosciuto per le spese di sanificazione.

La nuova normativa ha previsto infatti nuove voci di spesa ammissibili, ampliando di conseguenza la platea di soggetti possibilmente coinvolti.

L’elenco delle spese ammissibili

Con l’obiettivo di incentivare le misure preventive alla diffusione del virus, le tipologie di spese ammissibili riconosciute prima del nuovo Decreto erano:

  • Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
  • Spese di sanificazione degli strumenti di lavoro

Con le novazioni introdotte, si aggiungono alle voci di spesa precedenti:

  • Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
  • Spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

I dispositivi di protezione ammissibili

Al fine di limitare possibili gap informativi e limitari i dubbi interpretativi e applicativi della norma, la relazione illustrativa del Decreto esplica i dispositivi ammessi al credito in oggetto:

  • Mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • Guanti
  • Visiere di protezione e occhiali protettivi
  • Tute di protezione e calzari
  • Barriere protettive
  • Pannelli protettivi
  • Detergenti mani

Caratteristiche del Credito Sanificazione

I soggetti beneficiari sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il Credito d’imposta prevede:

  • che sia riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
  • fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Ricordiamo che per le specifiche attuative occorre attendere apposito decreto, previsto per il 15 aprile.

Condividi su: