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Credito R&S e settore informatico

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il tema “software”

Sviluppo sperimentale e sviluppo software: le precisazioni

In data 2 Aprile 2019, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ammissibilità al credito d’imposta R&S dei costi sostenuti per lo sviluppo di supporti informatici.

L’interpello è stato posto da una società, la cui attività prevalente risulta essere inserita nel settore delle telecomunicazioni fisse. Come dichiarato dalla società, nell’anno 2017, in seguito alla registrazione di un trend di crescita significativo, la stessa ha sostenuto costi per la ricerca di sistemi e procedure che consentissero all’azienda di incrementare l’efficienza della gestione dei flussi di lavoro e di migliorare la formazione del personale.

Secondo l’istante, la decisione di investire nella R&S di un supporto informatico condiviso che permettesse la gestione delle informazioni, dei documenti e delle fasi di controllo in tempo reale, nonché l’adozione di nuovi modelli operativi innovativi che consentano di erogare nuovi servizi ai clienti, è apparsa come l’unica soluzione adeguata alle mutate esigenze della società in crescita.

L’interpellante ritiene che le suddette attività siano da ascriversi al c.d. “sviluppo sperimentale”.

L’Agenzia delle Entrate ritorna sul concetto di innovazione

L’Agenzia delle Entrate ha espresso, invece, un parere diverso, chiarendo due temi particolari:

• La definizione “sviluppo sperimentale”
• La definizione “sviluppo software”

Sviluppo sperimentale

Con “sviluppo sperimentale” s’intendono “i lavori svolti da un’impresa (internamente o esternamente in base a contratti di ricerca commissionata a terzi) sulla base delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca o dall’esperienza pratica e aventi anch’essi come obiettivo quello di generare nuove conoscenze ai fini della realizzazione di nuovi prodotti o processi (non esistenti in precedenza) o ad apportare miglioramenti significativi ai prodotti o processi esistenti, che però non derivino dal semplice utilizzo da parte dell’impresa di tecnologie esistenti e già diffuse nel settore di appartenenza”.

Sviluppo software

Con riferimento alle attività di “sviluppo software”, l’Agenzia ricorda la circolare 9 febbraio 2018, n. 59990, nella quale è stato chiarito che “anche in tale settore l’applicabilità del credito d’imposta è legata allo svolgimento di lavoro o progetti tesi al superamento di ostacoli tecnici o scientifici non risolvibili con le conoscenze già disponibili (stato dell’arte nel settore) ed è stato osservato che, le attività volte alla progettazione e realizzazione di software con l’uso di tecnologie e conoscenze già note, le attività concernenti la personalizzazione di software esistenti e tutte le altre attività riferibili alla manutenzione e all’implementazione degli stessi, così come tutte quelle ascrivibili in senso ampio alla c.d. gestione applicativa di un software, non rientrano tra le attività di R&S nell’accezione agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta”.

I cambiamenti per il credito R&S devono essere significativi

Pertanto l’Agenzia dell’Entrate ritiene che gli investimenti effettuati dalla società interpellante, non possano qualificarsi come investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta – qualificazione per la quale mancherebbero, tra l’altro, i requisiti del rischio dell’insuccesso tecnico e del rischio finanziario – ma rappresentino più propriamente, investimenti in capitale fisso finalizzati ad incrementare le funzionalità e le prestazioni dei supporti informatici a disposizione dell’azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già presenti sul mercato, si basano sull’uso di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nel settore in cui opera l’impresa.

L’Agenzia, in ultimo, ritiene che gli investimenti debbano essere inquadrati nella categoria di “innovazione di processo”, secondo la definizione di Technological Process Innovation” del Manuale di Oslo, che non rientra tra le fattispecie ammissibili al credito d’imposta. Per innovazione di processo si intende l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software).

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