Il credito d’imposta R&S è confermato nel disegno della nuova legge di Bilancio 2019, ma subisce alcune modifiche:
- Ridimensionamento del tetto massimo dei beneficio: il beneficio concedibile per ogni azienda si riduce a 10 milioni di euro.
- Voci di spesa differenziate ed aliquote differenziate:
- si applicherà l’aliquota pari al 50% sull’eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014 per le voci di spesa relative al personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S, e per le spese relative a contratti di ricerca commissionata ad università, enti e organismi equiparati, start-up ed imprese innovative.
- si applicherà l’aliquota pari al 25% sull’eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014 per le voci di spesa relative al personale titolare di un rapporto di lavoro diverso dal lavoro subordinato, per le spese relative a contratti di ricerca commissionata ad altri soggetti e per le spese relative all’acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&s, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
- Certificazione delle spese: obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio. Solo a partire dalla data di certificazione, l’azienda potrà utilizzare il credito in compensazione.
- Relazione tecnica: obbligo della predisposizione della relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di R&S.
- Adempimenti:
- Le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019.
- Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.