I controlli sull’utilizzo del credito di imposta R&S iniziano ad essere al centro dell’attenzione dell’amministrazione centrale. Ciò che rende difficoltosa la verifica è la presenza o meno del requisito di “novità”.
Già in passato, con la Circolare 20/E del 10 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro della novità scrivendo che:
“Per innovazione deve intendersi la trasformazione di un’idea in un nuovo prodotto (bene o servizio) o in un nuovo processo, attraverso l’utilizzo di un insieme strutturato di conoscenze, di tecniche, di azioni e regole utilizzabili per un fine pratico.
L’innovazione, verso la quale deve tendere l’attività di ricerca agevolata, può riguardare:
Essa è destinata ad essere introdotta con successo sul mercato (innovazione di prodotto) o impiegata in un processo produttivo (innovazione di processo).
Può trattarsi tanto di “innovazione radicale”, nel caso in cui il prodotto o processo abbia caratteristiche significativamente diverse rispetto a quelli precedenti, quanto di “innovazione incrementale”, quando, per effetto dell’attività di ricerca, si ottiene un sensibile miglioramento in termini di prestazioni superiori ovvero di costi inferiori.
Il concetto di innovazione di prodotto o di processo va inteso nel senso che non deve concretizzarsi in un prodotto già noto sul mercato o di un processo già utilizzato.
Non rientrano nel novero delle spese agevolabili i costi relativi alla realizzazione di prodotti o processi che non soddisfino le caratteristiche innovative sopra descritte, ma che rappresentano un mero adattamento della tecnologia esistente alle particolari realtà aziendali.”
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Relativamente al profilo sanzionatorio, le sanzioni si dividono in:
Per quanto riguarda il primo tipo, la sanzione va dal 100% al 200% del credito fruito, senza possibilità di godere della definizione agevolata delle sanzioni e riguarda l’ipotesi in cui si verifichi un comportamento fraudolento dell’azienda, quale ad esempio la documentazione di un progetto mai svolto.
Per il secondo tipo, la sanzione è pari al 30% del credito compensato e può ricorrere in caso di carenza del requisito di novità.
Fonte – Il Sole 24 Ore
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