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Credito Investimenti e Bonus Sud: un 95% che fa gola

Aspetti di cumulabilità tra due misure a sostegno degli investimenti

Il Bonus Sud è stato prorogato per il biennio 2021-2022 dalla nuova Legge di Bilancio.

Dall’altro lato c’è il Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con un aumento delle voci di spesa ammissibili e un aumento di aliquote (ma solo per il 2021).

Con i numeri delle due misure sembra possa arrivare a fruire di un credito fino al 95% del costo dell’investimento. Un’opportunità che certo non è da farsi scappare. Approfondiamo gli aspetti principali delle due materie e la possibilità di cumulare le due misure.

Le misure a confronto: Credito investimenti

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi sostituisce dallo scorso 2020 la precedente disciplina dell’iper ammortamento. La misura, a carattere generale, riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi sostenuti nell’arco temporale tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, o fino al 30 giugno 2022, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2021 siano soddisfatti i seguenti requisiti: ordine di acquisto sottoscritto dal fornitore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del valore di acquisto (anche in caso di leasing finanziario).

Le categorie di beni rientranti nel credito sono:

  1. Beni strumentali materiali rientranti nell’allegato A ex L. 232/2016 o anche definiti “beni 4.0”
  2. Beni strumentali immateriali rientranti nell’allegato B ex L. 232/2016
  3. Beni strumentali materiali ordinari
  4. Beni strumentali immateriali ordinari
  5. Beni strumentali materiali e immateriali finalizzati allo smartworking.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con le aliquote ed i massimali di investimento, per il 2021, confrontando le novazioni normative rispetto all’esercizio 2020.

Tipologia di bene Arco Temporale Aliquota 2020 e limite di investimento Aliquota 2021* e limite di investimento
Beni materiali ordinari (ex- super) Dal 01.01.2020 al 15.11.2020

Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020

6% fino a 2 milioni di euro

 

10% fino a 2 milioni di euro

 

Dal 16.11.2020 al 31.12.2021

Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021

Beni immateriali ordinari (non compresi nell’allegato B) Dal 16.11.2020 al 31.12.2021

Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021

10% fino a 1 milione di euro
Beni materiali e immateriali ordinari (non ricompresi negli allegati A e B) destinati allo smart working Dal 16.11.2020 al 31.12.2021

Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021

15% fino a 1 o 2 milioni di euro a seconda della natura del bene
Beni materiali 4.0  ex-iper (allegato A) Dal 01.01.2020 al 15.11.2020

Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020

–          40% fino a 2,5 milioni di euro

–          20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro

Beni materiali 4.0  ex-iper (allegato A) Dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021
– 50% fino a 2,5 milioni di euro

– 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
– 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro

Beni immateriali ex-iper 4.0 (Allegato B) Dal 01.01.2020 al 15.11.2020
Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020
15% fino a 700 mila euro
Beni immateriali ex-iper 4.0 (Allegato B) Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022
20% fino a 1 milione di euro

* si rende noto che il MISE ha comunicato che entro il primo semestre 2021 verranno fornite ulteriori indicazioni circa il Piano Transizione 4.0. Circa l’assenza di una normativa di coordinamento, si può assumere la data del 16 novembre 2020 quale spartiacque per la corretta applicazione delle discipline (Tali specifiche sono sorte durante un incontro organizzato da Federmacchine e Anima con Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico tenutosi lo scorso 10 febbraio 2021) .

I beneficiari

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Possono accedervi anche dagli esercenti arti e professioni, ma solo per i beni strumentali ordinari.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, che deve essere comprovato al momento della fruizione del credito (Sole 24 Ore – L’esperto Risponde dell’8 marzo 2021).

L’utilizzo del credito è possibile esclusivamente in compensazione tramite F24 e non è soggetto a limiti di compensabilità. La suddivisione in quote annuali (tre per il 2021) non pregiudica la possibilità di utilizzare anche solo parzialmente il credito e di poterlo sfruttare negli esercizi successivi.

Sarà anche necessario l’invio di una Comunicazione al MISE, i cui contenuti e modalità di invio verranno esplicati idealmente entro la prima metà dell’anno. L’invio della comunicazione non pregiudica l’accesso e l’utilizzo del beneficio fiscale poiché il documento ha meri fini statistici (Avvertenza MISE 29 dicembre 2020).

Bonus Sud

E’ anch’esso un credito di imposta riconosciuto in caso di investimenti (anche tramite leasing finanziario) facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

A differenza del credito di imposta sopra esaminato esistono alcuni limiti all’accesso:

  1. non si applica infatti ai settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  2. L’agevolazione, non si applica alle imprese in difficoltà’.
  3. Occorre essere titolari di reddito di impresa (Circolare 34E 2016 §2).

Inoltre deve riguardare investimenti iniziali ai sensi del Regolamento UE 651/2014 art. 2 punti 49, 50 e 51, casistiche che riguardano:

  • in qualità di «investimento iniziale:
    1. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
    2. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;
  • in qualità di «attività uguali o simili»:
    1. attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici;
  • in qualità di «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
    1. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
    2. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’intensità massima dell’aiuto è pari:

  • al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
  • al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.

Come accedere al Bonus Sud

L’accesso all’agevolazione prevede la sottomissione di una domanda all’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione di un apposito modulo.

Con il protocollo n. 65238/2021 dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato un nuovo modello, a seguito dell’estensione temporale della misura, che potrà essere utilizzato a partire dal 31 marzo 2021 in sostituzione del precedente.

Le novità presenti nella modulistica riguardano essenzialmente il campo descrittivo dell’investimento, attraverso cui il beneficiario dovrà dimostrare la funzionalità dell’investimento, consentendo al Fisco di non esprimere eventuali riserve sulla natura dell’investimento da agevolare. Per tale ragione si consiglia di effettuare la comunicazione in maniera preventiva, così da essere certi prima di sostenere l’investimento, dell’ammissibilità delle voci di spesa ai sensi della disciplina di tale credito.

E’ stata inoltre inserita una sezione dedicata agli aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, al fine di valutare la cumulabilità dell’investimento.

L’utilizzo del credito è previsto anche in questo caso esclusivamente tramite F24 e non è soggetto a limiti di compensabilità.

Cumulabilità tra le due misure

Con la Risposta n. 157 del 05 Marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ritorna sul merito della cumulabilità tra le due misure.

Innanzitutto occorre considerare che, nel caso sia possibile il cumulo tra due o più misure, non potrà in alcun modo essere superato il 100% del costo sostenuto. Ciò significa che non è ritenuta lecita alcuna forma di sovrafinanziamento degli investimenti sostenuti.

Nel caso di specie, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è una misura di carattere generale e di natura fiscale che, come tale, non può configurarsi come aiuto di stato. Per tale motivo è possibile cumulare le due agevolazioni, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

In precedenza, l’Agenzia si era già pronunciata sul tema con la Risposta 360 del 16 settembre 2020.
In questa sede l’Agenzia non si è limitata a sancire la piena cumulabilità tra le due misure ma ha ribadito il fatto che già l’iper ammortamento era stato considerato cumulabile con il Bonus Sud. Per tale ragione, essendo il credito di imposta misura analoga all’iperammortamento, gode dello stesso trattamento, potendo quindi essere cumulato con il Bonus Sud.

Nell’eventualità in cui l’investimento sia soggetto a ulteriori misure agevolative, tipiche di alcuni settori di attività (es- PSR), occorre prestare attenzione alle regole di cumulo e ad eventuali massimali previsti.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, il nostro indirizzo ask@opentorino.it è sempre disponibile.

Tags: Credito di imposta R&S/ Innovazione/Moda e Design Misure territoriali

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