L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in tema di ammissibilità di investimenti 4.0.
Più nello specifico viene esaminata la casistica di un’autobetoniera composta da due parti, un autotelaio targato e un’attrezzatura specifica montata su autotelaio. La risoluzione del quesito posto è contenuta nella risposta n. 189/2021.
Partiamo dai dettagli della richiesta. L’istante chiede se sia possibile applicare il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex L. 160/2019 all’intero investimento. Chiede infatti se attrezzatura e telaio possano essere considerati in maniera unitaria, perché in assenza del veicolo, l’attrezzatura non potrebbe altrimenti funzionare o raggiungere il luogo in cui operare.
Chiamato in causa il MISE, per deliberare circa gli aspetti di natura tecnica, viene ribadita l’impossibilità di ammettere il telaio all’agevolazione maggiorata.
Infatti, mentre possono essere ricompresi all’interno dell’Allegato A L. 232/2016 i beni considerati “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE; devono considerarsi al contrario esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli, come disposto dalla Direttiva 2007/46/CE.
Per tale motivo, la sola attrezzatura potrà fruire della percentuale maggiorata, sempre che sia dimostrato il possesso dei 5+2 requisiti.
Le precisazioni fornite restano valide anche per le novazioni introdotte alla disciplina del credito investimenti dalla L. 178/2020.
L’Agenzia delle Entrate chiude il mese di Luglio con la pubblicazione della Circolare n. 9E.
Un documento di 52 pagine in cui risponde a dei quesiti ricevuti inerenti la corretta applicazione del Credito investimenti 4.0. Molti sono ancora i nodi rimasti irrisolti, ma apprezziamo lo sforzo di mettere nero su bianco alcuni passaggi fondamentali che è bene non dare per scontati.
Nel caso della rete contratto, la rete è priva di soggettività tributaria. Per tale motivo, in caso di acquisto di un bene, si potrà procedere alternativamente o alla fatturazione diretta da parte del fornitore delle differenti quote alle aziende facenti parte della rete; oppure all’acquisto diretto da parte
di una delle aziende facenti parte della rete con conseguente ribaltamento delle quote di costo sulle altre società tramite fatturazione pro-quota.
La rete soggetto invece, iscrivendosi al Registro delle Imprese, assume un’autonoma soggettività e matura in capo a sé stessa il credito spettante.
Sono ammissibili anche le STP titolari di reddito di impresa e le associazioni tra professionisti, nonché le imprese che intraprendono la loro attività dal 16 novembre in poi.
Continua ad applicarsi il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020 per tutti gli investimenti in cui siano presenti sia ordine che versamento di acconto alla data del 15/11/2020.
Di conseguenza, per tutti gli altri documenti sui quali sia stato riportato erroneamente il riferimento normativo alla L. 160/2019 perché non si era in grado di prevedere l’anteriorità del credito 2021, si può procedere all’apposizione manuale sanando la mancanza del riferimento, indicando la L. 178/2020.
DURC e DVR dovranno risultare regolari al momento di ogni singola data di compensazione del credito.
In caso contrario è prevista la fattispecie del credito indebitamente fruito con conseguente recupero dell’importo versato, maggiorato del 30% come sanzione; si configura quindi un’ipotesi di credito non spettante e non invece di credito inesistente.
E’ possibile cedere il credito nelle società di persone e nelle società cooperative se optano per la trasparenza fiscale.
Ricordiamo inoltre che nella risposta 508/2021, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre disposto che nel caso di un consolidato fiscale, il credito possa essere liberamente trasferito, non essendo posto alcun limite esplicito dalla normativa di riferimento.
Oltre che rispettare il cumulo di contributi sulla stessa voce di spesa, che non può superare il 100% del valore dell’investimento – salvo il rispetto di fattispecie e regolamenti speciali -; occorre tenere conto del vantaggio indiretto derivato dalla non concorrenza del credito di imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
In caso di furto del bene, non si configura la c.d. fattispecie del recapture, che scatta solo nei casi di volontaria cessione o destinazione a strutture produttive estere dei beni agevolati.
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