Con l’avvento del PNRR, anche la compilazione del Modello Redditi, per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, subisce alcune variazioni dalle modalità ordinarie. Non sarà sufficiente indicare i soli investimenti di competenza 2021, bensì anche gli investimenti “prenotati” entro la fine dell’esercizio 2021, da concludersi entro il 2022.
Nel modello Redditi 2022 quindi occorrerà indicare, oltre agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021, anche gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 ed effettuati fino al 31.12.2022, che si rifanno alle seguenti discipline:
Anche nel caso in cui si sia effettuata la sola “prenotazione” tramite il versamento di un acconto almeno pari al 20%.
Ricordiamo infatti che tramite la “prenotazione”, è possibile assicurarsi la percentuale agevolativa dell’annualità in corso. Il principio resta valido se si ha la certezza che l’investimento sarà effettuato entro il 30/06/2022. Il momento di effettuazione coincide tendenzialmente con il passaggio di proprietà del bene.
Nel caso di interconnessione tardiva (investimento effettuato nel 2021 e interconnesso nel 2022 o successivamente), il contribuente dovrà esporre il credito in misura piena nel modello Redditi 2022 col codice “2L”, che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui al comma 1056 dell’articolo 1 L. 178/2020.
E’ quanto disposto ultimamente dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito nelle “Risposte alle domande più frequenti” delle sezioni relative ai modelli redditi ENC, PF, SC 2022.
L’impresa deve quindi riportare:
All’interno della sezione I deve essere esposto il credito d’imposta “maturato” in relazione alla tipologia di investimento identificata dai seguenti “codici credito” da indicare in colonna 1 del rigo RU1:
Al rigo RU5 va invece indicato in:
In ultimo, al rigo RU6, va indicata la quota del credito utilizzato in compensazione nel periodo a cui si riferisce la dichiarazione:
La sezione IV del quadro RU è riservata all’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali oggetto di agevolazione.
Le nuove regole di compilazione del modello Redditi 2022 la doppia indicazione dei beni strumentali ex L. 178/2020 (come da immagine):
Si ricorda in ultimo che nel quadro RU del modello Redditi 2022 va indicato anche l’eventuale credito d’imposta spettante ai sensi dell’articolo 1, commi 185-196, L. 160/2019, maturato in relazione a investimenti effettuati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione e fino al 30.06.2021, oggetto di prenotazione entro il 15.11.2020, identificati coi “codici credito” “H4”, “2H” e “3H”.
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