La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga del credito in favore delle Pmi per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore e il raddoppio delle risorse finanziarie stanziate per il periodo d’imposta 2019.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 49 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) con l’obiettivo di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane finanziando determinate spese connesse alle fiere di settore a valenza internazionale organizzate nel territorio dello Stato o all’estero.
Le modifiche alla disciplina apportate dall’articolo 1, comma 300, L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) rendono oggi applicabile il bonus fiere internazionali ai seguenti periodi:
Restano invariati gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo dell’agevolazione fiscale, nonché le modalità di determinazione del credito d’imposta.
Per quanto concerne l’ambito applicativo oggettivo si precisa che non tutti gli oneri sostenuti nell’ambito della partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero sono agevolabili, ma solo le seguenti spese elencate dall’articolo 49, comma 2, D.L. 34/2019:
Per l’esatta individuazione delle tipologie di spese si rimanda al decreto attuativo del Mise, di concerto col Mef.
Il credito d’imposta è quantificato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 60.000 euro, da assegnarsi con una procedura basata sull’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (in caso di incapienza d’imposta la quota residua di è riportabile nei periodi d’imposta successivi) ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis.
Nulla dispone la Legge circa la disapplicazione dei seguenti limiti generali di compensazione, che ad oggi devono ritenersi valevoli per il credito d’imposta fiere internazionali:
Infine per le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, è stabilito che laddove l’Agenzia delle entrate accerti l’eventuale indebita fruizione del credito d’imposta, debba darne comunicazione al Mise che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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