Come indicato dalla norma primaria istitutiva del credito formazione 4.0, all’ articolo 1, comma 50, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018): “Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.
Le sezioni del Modello Redditi 2019 interessate al credito formazione 4.0 sono le seguenti:
Nella sezione I, riservata all’ indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, trovano allocazione il codice identificativo del credito e i relativi dati.
Nella sezione I, in relazione al credito formazione 4.0, possono essere compilati esclusivamente i righi RU1, RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12 (evidenziati nell’ immagine sopra).
Nel dettaglio i quadri saranno compilati come segue:
Il rigo RU6 non è compilabile nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2018 poiché le regole di compensazione del credito formazione 4.0 impongono l’utilizzo in F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, previo adempimento degli obblighi di certificazione contabile.
Nella sezione IV, è stato introdotto il Rigo RU110 (caselle evidenziate nell’immagine sopra) che va compilato come segue:
La sezione VI-A è riservata alla particolare fattispecie in cui il credito d’imposta sia stato ceduto al dichiarante in veste di socio di società “trasparenti”, di beneficiario di Trust o di cessionario, oppure in veste di incorporante o di soggetto risultante dalla fusione o di beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa.
La sezione deve essere compilata quando nella sezione I è compilato il rigo RU3.
In particolare va compilato un rigo per ogni credito d’imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente. Si ricorda, inoltre, che il credito formazione 4.0, che troverà esposizione nei modelli redditi 2019 è relativo al periodo d’imposta 2018.
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