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6 Marzo 2019

Credito Formazione 4.0: Indicazione del Modello Redditi 2019

Dichiarazione redditi-Modello-Formazione4.0

Come si indica il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi?

Come indicato dalla norma primaria istitutiva del credito formazione 4.0, all’ articolo 1, comma 50, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018):Il credito d’imposta deve essere indicato nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.

Le sezioni del Modello Redditi 2019 interessate al credito formazione 4.0 sono le seguenti:

  • sezione I;
  • sezione IV;
  • sezione VI-A (da compilare solo da soggetti cessionari nel caso di crediti oggetto di cessione)

 

 

Nella sezione I, riservata all’ indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, trovano allocazione il codice identificativo del credito e i relativi dati.

Nella sezione I, in relazione al credito formazione 4.0, possono essere compilati esclusivamente i righi RU1, RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12 (evidenziati nell’ immagine sopra).

Nel dettaglio i quadri saranno compilati come segue:

  • RIGO RU1 – casella 1 – codice credito F7  “Credito d’imposta per le attività di formazione (art. 1, c. 46, L. 205/2017; art. 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018)”; nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta ma il dato non va trasmesso all’ Agenzia delle entrate
  • RIGO RU3 – “ammontare del credito d’imposta ricevuto”, da compilarsi esclusivamente dai soggetti cessionari del credito. I dati del credito ricevuto e del cedente devono essere esposti nella sezione VI-A
  • RIGO RU5 – colonna 3 – “credito d’imposta spettante nel periodo”
  • RIGO RU10 – “credito d’imposta trasferito”, da compilarsi esclusivamente da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust a da riportare nei relativi quadri;
  • RIGO RU12 – “credito d’imposta residuo”, riportabile al periodo d’imposta successivo.

Il rigo RU6 non è compilabile nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2018 poiché le regole di compensazione del credito formazione 4.0 impongono l’utilizzo in F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, previo adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Nella sezione IVè stato introdotto il Rigo RU110  (caselle evidenziate nell’immagine sopra) che va compilato come segue:

  • rigo RU110colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità sia di discenti, sia di docenti o tutor, in tutte le attività di formazione 4.0 svolte nel periodo d’imposta
  • rigo RU110colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità sia di discenti, sia di docenti o tutor, in tutte le attività di formazione 4.0 svolte nel periodo d’imposta.

La sezione VI-A è riservata alla particolare fattispecie in cui il credito d’imposta sia stato ceduto al dichiarante in veste di socio di società “trasparenti”, di beneficiario di Trust o di cessionario, oppure in veste di incorporante o di soggetto risultante dalla fusione o di beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa.

La sezione deve essere compilata quando nella sezione I è compilato il rigo RU3.

In particolare va compilato un rigo per ogni credito d’imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente. Si ricorda, inoltre, che il credito formazione 4.0, che troverà esposizione nei modelli redditi 2019 è relativo al periodo d’imposta 2018.

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