Il Decreto attuativo sul credito d’imposta 4.0 è stato firmato dai Ministri Carlo Calenda, Giuliano Poletti e Pier Carlo Padoan.
Per quanto riguarda i contenuti tecnici, il confronto avvenuto tra Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico è stato condizionato da alcune obiezioni della Ragioneria dello Stato, soprattutto sui costi ammissibili relativi alla formazione fatta da dipendenti esperti ai loro colleghi e su quelli collegati all’attività svolta in trasferta, presso altre sedi dell’azienda o del gruppo. Gli approfondimenti tecnici hanno però salvato il perimetro del decreto portando a un’unica correzione.
Il Ministero dell’Economia ha ottenuto di esprimere il concerto nel caso in cui, con successivo provvedimento, vengano individuate ulteriori tecnologie di riferimento rispetto a quelle già definite: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
In sostanza, il credito d’imposta, applicabile nella misura del 40% ed entro un massimo di euro 300.000 per beneficiario, spetterà anche alle imprese che non hanno effettuato investimenti in beni materiali, su cui si applicano iper ammortamento e super ammortamento. I due incentivi sono dunque slegati tra loro.
I fondi stanziati per il 2018 sono pari a 250 milioni di euro. Il credito d’imposta scatta limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente. Il beneficio si applica anche alle ore di formazione svolte da un dipendente interno “esperto” in qualità di tutor, ma in questo caso con un tetto: fino al 30% della retribuzione complessiva annua. Tra gli obblighi, c’è quello che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni) depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Fonte: Il Sole 24 Ore (fosse per me eliminerei via tutta questa parte)
A chi si riferisce? In che misura? Qual è la documentazione?
Il decreto attuativo firmato l’8 maggio 2018, reca le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2017, n.205 per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Possono accedere all’incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato non “in difficoltà”, così come definite dall’art. 2 punto 18), del Regolamento UE n. 651/2014.
Le attività ammissibili sono esclusivamente le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. In particolare sono ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina;manifattura additiva; IoT; integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti individuati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017 (consultabile nell’Area Download del nostro sito: https://www.opengroupitalia.it/area-download/ ) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.
Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato. E’ ammesso il personale anche con contratto di apprendistato, solo per le attività di formazione nelle tecnologie 4.0.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’azienda si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa, a università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso fondi interprofessionali e a soggetti in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2000 settore EA 37.
Sono ammissibili le sole spese riferite al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Sono ammissibili, inoltre, le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti previsti dall’Allegato A e che partecipi in veste di Tutor o docente. In questo caso le spese ammissibili non potranno eccedere il 30% della retribuzione complessiva del dipendente.
Il credito spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e fino ad un massimo di 300.000 Euro per ciascuna azienda.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti è previsto un extra bonus fino ad un massimo di 5.000 euro.
Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta Formazione 4.0 è necessario predisporre la seguente documentazione:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione di reddito né della base imponibile ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento UE n. 651/2014.
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