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CREDITO D’IMPOSTA R&S IN AMBITO SOFTWARE: IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la Risoluzione 46/ del 22 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il suo parere sulle attività ammissibili alla ricerca e sviluppo in ambito software.

Secondo l’Agenzia è necessario che il progetto rispetti i requisiti fondamentali di novità e rischio finanziario.

Non ha diritto al credito d’imposta del 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo, quindi, la società che utilizza prodotti e servizi già ampiamente collaudati, presenti sul mercato, sebbene modificati per uno specifico progetto di investimento.

Nel documento dell’ Agenzia viene analizzato un progetto elaborato da una società attiva nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, che prevede la riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory”, al fine di valutare l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte per la sua realizzazione.

Il progetto, nello specifico, si concretizza nella progettazione, programmazione e realizzazione di software, servizi web, app e impianti tecnologici, destinati a supportare l’intero processo di produzione fieristica, consentendo alla società di:

  • colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali
  • digitalizzare integralmente i flussi documentali
  • migliorare e ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti
  • sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi
  • creare nuovi e innovativi servizi.

Nel recepire le osservazioni tecniche richieste al ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia delle entrate ha espresso parere negativo sull’ammissibilità all’agevolazione delle attività svolte dalla società ritenendo che costituiscano ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso.

Inoltre, nella risoluzione viene chiarito che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre, le attività concernenti:

  • lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso

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