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5 Marzo 2020

Nuovo credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica

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Agevolati gli investimenti in innovazione tecnologica, di cosa si tratta?

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), riformando la disciplina del credito d’imposta R&S, ne ha ampliato l’ambito applicativo ad altre attività innovative.

Nello specifico, con il nuovo credito d’imposta in caso di investimenti, successivi al 31/12/2019, in attività di innovazione tecnologica, corrisponde un credito in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, elevabile al 10% nel caso di IT finalizzata ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e con un limite massimo di spese ammissibili di 1,5 milioni di Euro.

Quali attività sono considerate ammissibili?

Rientrano nelle attività di IT (innovazione tecnologica) quelle diverse dalla R&S, relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Tenendo conto quindi dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE).

Il comma 201 dell’articolo 1 L. 160/2019 definisce espressamente cosa si intenda per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati  all’impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:

  • Caratteristiche tecnologiche
  • Prestazioni
  • Eco-compatibilità
  • Ergonomia
  • Altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori

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Le attività IT escluse

La fonte primaria esclude espressamente dal credito d’imposta le seguenti attività:

  • attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
  • le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • mansioni per il controllo di qualità;
  • attività per la standardizzazione dei prodotti.

L’imminente decreto ministeriale del Mise conterrà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di IT ( in conformità coi principi utilizzati in ambito OCSE nel c.d. Manuale di Oslo).

Le categorie di spesa

Per quanto riguarda la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, le spese devono rispettare 3 principi generali:

  • Effettività
  • Pertinenza
  • Congruità

Analogamente agli investimenti in attività di R&S, anche per l’IT sono previste categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate:

  1. a) Comprende le spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle attività di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego.

È previsto, nell’ambito delle spese della lettera a), il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 35 anni;
  • al primo impiego;
  • in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced;
  • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • impiegati esclusivamente in attività di IT;
  • impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.
  1. b) Comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell’importo deducibile dal reddito d’impresa e della quota imputabile all’effettivo utilizzo in attività di IT, sono, nello specifico:
  • quote di ammortamento;
  • canoni di locazione finanziaria;
  • canoni di locazione semplice;
  • altre spese relative ai beni materiali mobili;
  • altre spese relative ai software.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).

  1. c) Comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con soggetti terzi all’impresa. I contratti stipulati infragruppo, in base alla nozione di controllo e collegamento dell’articolo 2359 cod. civ. comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, si riqualificano come attività intra-muros, analogamente alla previgente disciplina del credito R&S.
    Il soggetto commissionario dell’attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
  2. d) Comprende le spese extra-muros per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, con l’unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al M. 04.09.1996. In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a).
  3. e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di IT ammissibili, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
    Il limite di spesa complessivo previsto ammonta al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a) ovvero al 30% delle spese per contratti di cui alla lettera c).

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