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Credito d’imposta investimenti 4.0: chiarimenti sui giustificativi

Con l’interrogazione parlamentare n. 01787 del 10/01/2024 sono stati forniti dei chiarimenti sul Piano nazionale impresa 4.0 ed in particolare sui documenti giustificativi. In risposta all’interrogazione n. 5-01787 del 10/01/2024 rivolta alla Commissione Finanze della Camera, il MEF ha chiarito che ai fini della maturazione e della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, è sufficiente che la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178/2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Cosa ha portato all’interrogazione?

I deputati hanno rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 1062, i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili disponendo, altresì, che tutte le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058- ter. I deputati hanno inoltre sottolineato che l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 270 del 2022, ha fornito un’interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni, affermando che l’obbligo del riferimento alle predette disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il «documento di trasporto».

Cosa è stato richiesto nell’interrogazione?

Gli onorevoli hanno chiesto di sapere «quali azioni (si) intendano intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impreso 4.0 per via di una successiva interpretazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020».

Cosa ha risposto il MEF?

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 27 dicembre 2020 n. 178 ha rivisto la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare, il comma 1062 dispone che: «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati «possono integrare, regolarizzare» i documenti sprovvisti della corretta dicitura, prima dell’inizio delle attività di controllo.

Inoltre l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 270 del 2022, citata dagli interroganti, ha ritenuto che «il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione, ai fini dei controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo».
La disposizione in esame, come chiarito dall’Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, riporto chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

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